COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società USD. CORNATESE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. H Gara del 29-11-2014 tra Basiano Masate / Cornatese C.U. n. 26 della delegazione di Monza datato 12-12-2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società USD. CORNATESE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. H
Gara del 29-11-2014 tra Basiano Masate / Cornatese
C.U. n. 26 della delegazione di Monza datato 12-12-2014
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Corte Sportiva di Appello Territoriale nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 comma 4 del C.G.S.), che il provvedimento disciplinare del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n. 26 della delegazione di Monza in data 12-12-2014 e cioè ben oltre il termine previsto dalle vigenti norme federali.
Tanto premesso e ritenuto dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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