COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società USD PAGAZZANESE Camp. Promozione Gir. C Gara del 11/01/2015 tra ASD Forza e Costanza 1905 / USD Pagazzanese C.U. n. 39 del CRL datato 15-01-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società USD PAGAZZANESE Camp. Promozione Gir. C Gara del 11/01/2015 tra ASD Forza e Costanza 1905 / USD Pagazzanese C.U. n. 39 del CRL datato 15-01-2015 La Società USD PAGAZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato al calciatore SANE Insa Diagne la squalifica per tre gare effettive, per atto di violenza nei confronti di un avversario. Chiede una riduzione della squalifica in quanto eccessiva la sanzione erogata. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,osserva : come noto il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova e come risulta dal rapporto del direttore di gara, il calciatore è stato espulso per aver dato un pugno ad un avversario a gioco fermo e anche per aver offeso la terna arbitrale. Tanto premesso e ritenuto la sanzione inflitta dal G. S appare congrua e il reclamo non merita accoglimento. Pertanto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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