COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società USD CORNATESE Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 18-01-2015 tra U.S.D. Cornatese / U.S. Monvico A.S.D. C.U. n. 40 del CRL datato 22-01-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società USD CORNATESE Camp. 1° Categoria Gir. D
Gara del 18-01-2015 tra U.S.D. Cornatese / U.S. Monvico A.S.D.
C.U. n. 40 del CRL datato 22-01-2015
La Società USD CORNATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato al calciatore CAPELLI Marco tre giornate di squalifica, affermando che la sanzione inflitta era esagerata rispetto a quanto successo in campo.
La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal rapporto arbitrale, emerge chiaramente che il calciatore CAPELLI Marco, tirava uno schiaffo in testa ad un giocatore avversario senza avere il pallone a distanza di giuoco. La gravità del gesto, giustifica la sanzione comminata dal GS al calciatore che merita quindi di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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