COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ARCONATESE Camp. Juniores Reg. Gir. A Gara del 17-01-2015 tra Garibaldina / Arconatese C.U. n. 40 del CRL datato 22-01-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ARCONATESE Camp. Juniores Reg. Gir. A Gara del 17-01-2015 tra Garibaldina / Arconatese C.U. n. 40 del CRL datato 22-01-2015 La Società ARCONATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha squalificato il sig. CHIODINI Alessandro per cinque gare, per atti di violenza nei confronti di un avversario, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,osserva : dal rapporto di gara emerge che al termine della gara il giocatore CHIODINI Alessandro ha mantenuto un comportamento violento verso gli avversari, dando inizio ad una rissa. Il connotato volontario dell’atteggiamento di cui si è reso protagonista detto giocatore, comporta l’inevitabile conferma della sanzione. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, RIGETTA Il ricorso presentato e conferma la squalifica comminata. Dispone l'addebito della relativa tassa se versata.
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