COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD. FORZA E COSTANZA Camp. Juniores Reg. Gir. D Gara del 6-12-2014 tra ASD Forza e Costanza 1905 / Valle Camonica C.U. n. 35 del CRL datato 12-12-2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD. FORZA E COSTANZA Camp. Juniores Reg. Gir. D
Gara del 6-12-2014 tra ASD Forza e Costanza 1905 / Valle Camonica
C.U. n. 35 del CRL datato 12-12-2014
La società ASD FORZA E COSTANZA 1905 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARCHESI Paolo per quattro gare, per aver protestato e spinto lievemente il direttore di gara.
La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: il reclamo non può essere accolto in quanto nel referto di gara fonte primaria e privilegiata di prova, l'arbitro riporta chiaramente quanto effettivamente avvenuto sul terreno di gioco, smentendo quanto dedotto dalla reclamante.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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