F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 12 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 09 Febbraio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA VOPA VITO SEGUITO GARA AMICHEVOLE FIDELIS ANDRIA/BARI DEL 27.8.2014 (Delibera Del Giudice Sportivo Presso Il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. N. 13 Del 02.09.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 12 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 09 Febbraio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA VOPA VITO SEGUITO GARA AMICHEVOLE FIDELIS ANDRIA/BARI DEL 27.8.2014 (Delibera Del Giudice Sportivo Presso Il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. N. 13 Del 02.09.2014) La S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l. (d’ora in poi Fidelis Andria) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 13 del 2.9.2014) con la quale erano state inflitte 3 giornate di squalifica effettive al calciatore la Vopa Vito a seguito di un episodio sanzionato dall’arbitro verificatosi nel corso della partita amichevole con la formazione del Bari in data 27.8.2014. A sostegno del reclamo la Fidelis Andria deduceva che l’evento avrebbe avuto uno svolgimento diverso rispetto a quanto indicato dall’Arbitro e, in particolare, sosteneva che il La Vopa non aveva sferrato una manata all’avversario bensì si era limitato a reagire, senza colpirlo, ad una provocazione dell’avversario. Chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione. Il ricorso è infondato e va respinto. Come è noto il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e può essere sindacato solo in presenza di vizi logici o di macroscopiche contraddizioni. Orbene, nel caso in esame, il referto appare chiarissimo nel riferire l’episodio precisando che il La Vopa, durante lo svolgimento del gioco, colpiva al volto un avversario sferrandogli uno schiaffo. La Fidelis Andria si limita, nel suo breve reclamo, a indicare una diversa ricostruzione, peraltro non suffragata da alcun elemento significativo idoneo a prospettare un vizio nella refertazione arbitrale. Da qui l’evidente infondatezza del reclamo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 S.r.l. di Andria (Bari Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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