F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/BARLETTA DEL 24.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 25.9.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/BARLETTA DEL 24.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 25.9.2014)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff n. 42/DIV del 25.9.2014, in relazione alla gara Reggina/Barletta del 24.9.2014 valevole quale 3° giornata di andata del Campionato di Lega Pro 2014/2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto alla società Reggina Calcio S.p.A. la sanzione della ammenda di € 3.000,00 perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni; gli stessi nel corso del primo tempo di gara ed una volta nel secondo tempo intonavano cori offensivi verso le mamme messinesi e le forze dell’ordine; per indebita presenza nei pressi della panchina della squadra di casa di persone non autorizzate che in più occasioni si sedevano in panchina e protestavano vivacemente contro le decisioni dell’arbitro; tale situazione veniva segnalata dall’addetto federale al dirigente accompagnatore che però non otteneva l’allontanamento dei predetti. detta decisione la società Reggina Calcio S.p.A. ha proposto tempestivo appello deducendo in merito alla questione dei fumogeni come il giudice di prime cure non avesse considerato come lo stesso commissario di campo abbia ritenuto adeguate le misure di sicurezza adottate e che la società stessa attraverso i suoi addetti avesse più volte richiamato il pubblico dei tifosi ad un comportamento corretto. In ragione di ciò la ricorrente ritiene applicarsi l’esimente comprovata non dovendo quindi elevarsi a carico alcuna sanzione. Infine, in merito ai cori ritenuti offensivi, la ricorrente evidenzia come gli stessi non appaiono tali e possono rientrare nei parametri della libertà di espressione. Il ricorso è stato discusso alla seduta del 17.10.2014. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Appare evidente come il comportamento degli addetti alla sicurezza coordinati dalla società ricorrente non abbia impedito che fumogeni e petardi, potenzialmente pericolosi, fossero introdotti nello stadio e esplosi da tifosi della stessa e pertanto non può non essere rilevata la responsabilità della ricorrente. Infine, i cori possono, anche se indubbiamente offensivi, non appaiono riconducibili, senza ombra di dubbio, alla tifoseria della ricorrente. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio di Reggio Calabria riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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