F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/COSENZA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 7.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/COSENZA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 7.10.2014) Con decisione pubblicata sul Com. Uff n. 42/BIV dell’25 settembre 2014, in relazione alla gara Reggina Cosenza del 5 ottobre 2014 valevole quale 5° giornata di andata del campionato di Lega Pro 2014/2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Calcio Professionistico ha inflitto la sanzione della ammenda di € 500,00 perché propri sostenitori accendevano ripetutamente dei fumogeni e facevano esplodere nel proprio settore al 47 del primo tempo e al 10 del secondo tempo due petardi, senza conseguenze, nel proprio settore, come risulta dalla relazione redatta ex art. 35 comma 2.1 l C.G.S.. Avverso detta decisione la società Reggina Calcio S.p.A. ha proposto tempestivo appello deducendo l’esimente comprovata dalle misure di sicurezza adottate dalla ricorrente e dall’avere il personale della stessa ripetutamente effettuato avvisi al pubblico richiamandoli all’ordine. Pertanto in ragione dell’esimente la sanzione comminata non avrebbe dovuto essere elevata. Il ricorso è stato discusso alla seduta del 17 ottobre 2014. Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che seguono. La responsabilità della ricorrente nella misura definita dal giudice di prime cure, che va in questa sede confermata, è determinata dalla circostanza che il comportamento degli addetti e le misure adottate non hanno impedito che i sostenitori della Società Reggina Calcio introducessero ed accendessero dei fumogeni e facessero esplodere due petardi potenzialmente pericolosi nel proprio settore. In ragione di ciò il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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