F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO CALC. GLIK KAMIL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO CALC. GLIK KAMIL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014) Con tempestivo reclamo e contestuale richiesta di copia degli atti, seguito da altrettanta tempestiva trasmissione dei motivi di gravame, il calciatore Kamil Glik ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A, pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 6 ottobre 2014, con la quale, in relazione all’incontro Napoli – Torino del giorno precedente, è stata comminata al reclamante la squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose, al termine della stessa sul terreno di gioco. Secondo il calciatore, l’irrogata sanzione sarebbe sproporzionata alla condotta da esso effettivamente tenuta, mentre andrebbero positivamente valutati il proprio pentimento operoso, la non platealità dell’atteggiamento e l’assenza di espressioni gravemente volgari e pertanto ingiuriose, avendo pronunciato frase diversa da quella risultante dal rapporto del quarto ufficiale e precisamente “vergogna, vergogna”, non “vergognatevi, vergognatevi”. A sostegno del proposto reclamo lo stesso Glik invoca taluni precedenti della Corte di Giustizia Federale, conclusivamente chiedendo riduzione della sanzione “nella misura di giustizia, anche con applicazione di ammenda in luogo di turni di squalifica”. A parere della Corte il gravame è parzialmente fondato e va quindi parzialmente accolto. In effetti, anche se i due procedimenti propongono identità di argomentazioni difensive, compresa la prospettazione di espressioni diverse da quelle risultanti dal referto arbitrale, il comportamento tenuto dal Glik si differenzia da quello osservato da altro calciatore della soc. Torino nella gara in discorso, sanzionato dal Giudice Sportivo nella medesima misura ed oggetto di reclamo trattato in appello nella stessa seduta in cui viene esaminato il presente gravame. Prima di considerare le rilevate differenze delle condotte, va preliminarmente ricordato che, secondo principio da gran tempo consolidato, fonte di prova privilegiata e pressoché esclusiva nel procedimento disciplinare sportivo, sono da considerarsi gli atti ufficiali con la conseguenza che la diversa espressione contenuta in reclamo e sopra riprodotta non può venir in alcun modo considerata da questa Corte che deve fondare il proprio convincimento sul rapporto in atti, non senza soggiungere che le parole attribuite dall’atto difensivo sostanzialmente non differiscono da quelle refertate. La frase pronunciata dal calciatore Glik, a differenza di quella rivolta direttamente all’arbitro dall’altro sanzionato El Kaddouri, per di più con indubbia platealità, ha portata offensiva ridotta in quanto generica e non rivolta a singola persona, determinando conseguentemente una sanzione minore rispetto a quella irrogata, ancorchè in misura non conforme alla richiesta del reclamante, risultando più appropriato, anche in base ai precedenti dallo stesso richiamati, la squalifica limitata ad una sola giornata di gara, mutando l’altra giornata nell’ammenda di €. 5.000,00. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Glik Kamil riduce la sanzione della squalifica inflitta a 1 giornata effettiva di gara e ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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