COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN GINESIO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MANCINI RUGGERO/SAN GINESIO CALCIO DEL 6.9.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 28 del 10.9.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN GINESIO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MANCINI RUGGERO/SAN GINESIO CALCIO DEL 6.9.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 28 del 10.9.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CALVIGIONI Giordano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. San Ginesio Calcio lamentando l’eccessività della sanzione applicata al proprio tesserato, reo solo di una “semplice protesta” nei confronti dell’ufficiale di gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Calvigioni si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, posta in essere in un unico contesto e priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto, pertanto, che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dell’A.S.D. San Ginesio Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CALVIGIONI Giordano a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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