COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. U.P. CASTELFRETTESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA U.P. CASTELFRETTESE/AURORA CALCIO DEL 28.9.2014 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI ANCONA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 22 del 1.10.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. U.P. CASTELFRETTESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA U.P. CASTELFRETTESE/AURORA CALCIO DEL 28.9.2014 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI ANCONA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 22 del 1.10.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PERNA Giulio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose e assumeva atteggiamento intimidatorio”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. U.P. Castelfrettese, lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. A dire della reclamante, nel clima di tensione creatosi in campo per il comportamento dei sostenitori della squadra ospitata nei confronti dei calciatori della squadra locale e dell’arbitro, quest’ultimo avrebbe ritenuto rivolti a sé l’atteggiamento intimidatorio e la frase ingiuriosa del Perna diretti, invece, all’avversario che lo aveva atterrato poco prima e che, con la sua condotta, aveva indotto in errore il direttore di gara. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Perna, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento gli rivolse un’espressione offensiva e gli fece il gesto della rotazione del dito indice della mano, ritardando altresì l’uscita dal terreno di gioco. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore in questione: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) espressione offensiva e gesto minaccioso rivolti all’arbitro; • ritenuto che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato alla gara non giustifica né attenua il comportamento dallo stesso tenuto, senza dubbio alcuno, nei riguardi dell’arbitro; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica che il Giudice sportivo ha applicato, all’evidenza, valutate le circostanze attenuanti, qui invocate dalla reclamante, e tenuto altresì conto della continuazione tra le violazioni contestate; • visto l’art. 19, commi 4 lett. a) e 10, del Cgs; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. U.P. Castelfrettese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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