COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 29/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale RECLAMO A.S.D. LAURETUM ST. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LAURETUM ST/VARANO DEL 10.10.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA ANCONA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 28 del 15.10.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 29/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale RECLAMO A.S.D. LAURETUM ST. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA LAURETUM ST/VARANO DEL 10.10.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA ANCONA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 28 del 15.10.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MARINI Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il successivo comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Lauretum St., deducendo la mancanza di un concreto contenuto di minaccia nella frase proferita dal proprio calciatore all’arbitro - essendo peraltro i due vicini di casa che si conoscevano da tempo - e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della sanzione impugnata. Alla richiesta audizione, la reclamante ha illustrato ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, la condotta tenuta dal calciatore Marini nei confronti dell’arbitro, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, possa essere ridimensionata nella valutazione della sua obiettiva gravità e, pertanto, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Lauretum St. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MARINI Alessandro a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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