COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 29/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale RECLAMO A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PIANDIMELETO/PERGOLESE DEL 4.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 45 dell’8.10.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 29/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale RECLAMO A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PIANDIMELETO/PERGOLESE DEL 4.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 45 dell’8.10.2014) Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto da Rattini Fabrizio, presidente della società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 8 ottobre 2014 sul citato Com. Uff. n. 45 del Comitato Regionale Marche. La Corte sportiva d’appello territoriale,P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Piandimeleto ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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