COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI NICHOLAS DI BLASIO E DELL’A.S.D. LORETO CALCIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI NICHOLAS DI BLASIO E DELL’A.S.D. LORETO CALCIO Il deferimento Con provvedimento del 30 luglio 2014 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • DI BLASIO Nicholas, nella scorsa stagione sportiva calciatore tesserato per l’A.S.D. Loreto Calcio, della violazione dei principi di probità, lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 (oggi art. 1bis), comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, il giorno 23 maggio 2014, rivolto, a mezzo facebook, insulti ed offese all’arbitro della gara, Categoria Giovanissimi, Robur/Loreto del 22 maggio 2014, alla quale lo stesso calciatore aveva partecipato; • l’A.S.D. LORETO Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs per l’addebito ascritto al proprio tesserato. Il deferimento in oggetto era seguito alla nota del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata in data 27 maggio 2014, avente ad oggetto “Torneo Velox” - Categoria Giovanissimi”, con la quale lo stesso aveva trasmesso, per i provvedimenti di competenza, copia del referto della gara Robur/Loreto, disputata a Loreto il 22 maggio 2014, e copia del supplemento di rapporto e della stampa della pagina facebook relativamente alla condotta del calciatore Di Blasio Nicholas. Dall’acquisita documentazione emergeva che il calciatore Di Blasio Nicholas, il 23 maggio 2014, aveva inviato un messaggio di posta privata sulla pagina del social network facebook dell’arbitro della gara sopra indicata, alla quale lo stesso calciatore aveva partecipato con la maglia numero tre del Loreto Calcio, contenente espressioni volgarmente offensive. La Procura federale ha ritenuto fondata la notitia criminis, rilevando altresì la gravità della condotta posta in essere dal Di Blasio, peraltro non ancora quindicenne, per avere questi minacciato ed offeso l’arbitro a mezzo facebook, ancorché con messaggio privato e non condiviso con altri utenti. Il dibattimento 1. All’inizio della riunione odierna, il rappresentante della Procura federale e la società deferita, tramite il proprio Presidente, hanno formulato istanza di patteggiamento ex art. 23 Cgs. In accoglimento di tale istanza il Tribunale federale ha adottato la seguente separata ordinanza: “Il Tribunale federale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, l’A.S.D. Loreto Calcio, tramite il proprio Presidente, ha proposto istanza di applicazione di sanzione su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del Cgs; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; P.Q.M. il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione alla ridetta A.S.D. Loreto Calcio della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito per l’altro deferito. 2. Conclusa la separata fase del patteggiamento, il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso per l’affermazione di responsabilità del calciatore deferito con richiesta di irrogazione di sanzione come da verbale di udienza. Il calciatore deferito, pur ritualmente citato, non è comparso. Motivi della decisione Preliminarmente il Tribunale ritiene, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del Codice di giustizia sportiva del CONI, l’applicabilità alla fattispecie in esame del Codice di giustizia sportiva vigente anteriormente al 2 agosto 2014, data di entrata in vigore del nuovo Cgs della Figc. Nel merito, dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente. Come correttamente rilevato dalla Procura federale, le condotte indicate, le espressioni in questione, di tenore inequivocabile, contenenti offese e minacce nei confronti dell’ufficiale di gara, poste in essere da un calciatore non ancora quindicenne, risultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità, che dunque inducono ad affermare la responsabilità del Di Blasio in ordine agli addebiti contestati, tenuto conto altresì che le espressioni in questione furono inviate al destinatario con messaggio privato e non condiviso con altri utenti, senza, quindi, ulteriore propalazione. La medesima condotta configura altresì la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. Loreto Calcio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. Il Tribunale federale del Comitato Regionale Marche, - visto l’art. 23 del Cgs, applica all’A.S.D. LORETO CALCIO la sanzione dell’ammenda di € 67,00 (sessantasette/00); - in accoglimento della conforme richiesta della Procura federale, dichiara DI BLASIO NICHOLAS responsabile delle violazioni contestategli e, per l’effetto, applica al medesimo la sanzione della squalifica per mesi uno. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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