COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CAMERANO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAMERANO CALCIO/VADESE DEL 18.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 55 del 22.10.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CAMERANO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAMERANO CALCIO/VADESE DEL 18.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 55 del 22.10.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: a) ammenda di € 100,00 all’A.S.D. Camerano Calcio per il comportamento dei propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara; b) squalifica per quattro gare effettive al calciatore SPINA Giuseppe, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi osservato, al termine della gara, nei confronti di un assistente arbitrale; c) inibizione fino al 19 novembre 2014 al sig. BONCOMPAGNI Fabrizio, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, per il comportamento da questi tenuto al termine dell’incontro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto reclamo l’A.S.D. Camerano Calcio chiedendo l’annullamento di tutte le sanzioni impugnate ovvero, in subordine, una congrua riduzione delle stesse. Nei motivi del gravame, la reclamante, tra l’altro, ha asserito che il calciatore Spina Giuseppe, a fine gara, si rivolse all’assistente arbitrale - affiancato casualmente nel passaggio per raggiungere gli spogliatoi - per chiedergli spiegazioni, anche protestando eccessivamente, ma di certo senza proferirgli minaccia alcuna, peraltro desistendo subito da tale condotta su invito dello stesso assistente. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • ritenuto che i gravami sub a) e c), avverso rispettivamente l’ammenda di € 100,00 applicata alla società e l’inibizione fino al 19 novembre 2014 inflitta al dirigente Boncompagni Fabrizio, sono inammissibili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, comma 3, lett. d) e b) del Codice di giustizia sportiva, siccome inferiori al minimo ivi previsto; • ritenuto, quanto al gravame sub b), che la condotta del calciatore Spina Giuseppe si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, posta in essere in un unico contesto e priva di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’assistente arbitrale; P.Q.M. ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla l’A.S.D. Camerano Calcio in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile, ex art. 45, comma 3, lett. d) del Codice di giustizia sportiva, il gravame avverso l’ammenda applicata alla reclamante, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - dichiara inammissibile, ex art. 45, comma 3, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, il gravame avverso l’inibizione applicata al dirigente BONCOMPAGNI Fabrizio, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore SPINA Giuseppe e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo la restituzione della tassa reclamo.
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