COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 19/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ADVERSO ASCOLI PICENO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ADVERSO ASCOLI PICENO/FUTSAL COBA’ DEL 21.10.2014 COPPA ITALIA CALCIO A 5 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 60 del 30.10.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 19/11/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. ADVERSO ASCOLI PICENO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ADVERSO ASCOLI PICENO/FUTSAL COBA’ DEL 21.10.2014 COPPA ITALIA CALCIO A 5
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 60 del 30.10.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni:
a) perdita della gara per 0 a 6 e l’ammenda di € 200,00 all’A.S.D. Adverso Ascoli Piceno per il comportamento violento di un proprio calciatore e per avere permesso che alcuni propri sostenitori entrassero sul terreno di gioco, così da costringere l’arbitro a sospendere definitivamente l’incontro;
b) squalifica fino al 31 gennaio 2015 al calciatore PEREIRA Leandro Cesar, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi osservato, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro;
c) inibizione fino al 26 novembre 2014 al dirigente BELLINI Antonio, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto reclamo l’A.S.D. Adverso Ascoli Piceno chiedendo: in via istruttoria, l’acquisizione delle fotografie e del filmato della gara, nonché del verbale degli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Ascoli Piceno - sezione Volanti - intervenuti; nel merito, l’aggiudicazione della gara a proprio favore o, quantomeno, la ripetizione della stessa; l’annullamento o la riduzione dell’inibizione applicata al proprio dirigente; la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore.
Deduceva la reclamante che:
- l’arbitro, nel prendere la decisione di interrompere definitivamente l’incontro, non avrebbe messo in atto tutte le procedure previste dal punto 14 della Regola 5 della Guida dell’A.I.A.;
- il calciatore Pereira Leandro Cesar tenne effettivamente il comportamento descritto dall’ufficiale di gara, ma perché ripetutamente provocato, colpito ed offeso, anche con espressioni di stampo razzista, dal calciatore della squadra avversaria che poi lo stesso Pereira inseguì fino all’ingresso degli spogliatoi e colpì sia pure solo “di striscio”;
- i sostenitori che fecero ingresso sul terreno di gioco - per il quale l’arbitro decise di interrompere definitivamente l’incontro - in realtà erano in numero di tre, tutti appartenenti alla Futsal Cobà: uno infatti ne indossava la maglia con lo stemma, mentre gli altri due erano “professionisti della sicurezza” che entrarono ed uscirono insieme ai tesserati della stessa squadra ospite;
- i propri dirigenti, vedendo l’ingresso in campo dei tre sostenitori ospiti, chiamarono immediatamente le Forze dell’Ordine poiché, in particolare, i due addetti alla sicurezza - poi identificati dagli Agenti della Polizia intervenuti in soggetti abitanti in Porto San Giorgio, città di provenienza della Futsal Cobà - stazionavano all’interno del campo, rifiutandosi di uscire ed impedendo così la prosecuzione della gara;
- i propri dirigenti si comportarono correttamente, con la massima diligenza a tutela dell’arbitro e degli avversari, facendo tutto il possibile per far riprendere la gara, l’interruzione definitiva della quale, quindi, non potrebbe essere addebitale.
Con missiva in data 5 novembre 20014, l’A.S.D. Futsal Cobà, controinteressata, ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra ospite, il dirigente Bellini Antonio, scritto nell’elenco di gara dell’Adverso Ascoli Piceno, entrò sul terreno di gioco e prese a spinte il capitano della Futsal Cobà che, nel frattempo, dalla panchina aveva raggiunto i suoi compagni di squadra per festeggiare; entrarono allora sul terreno di gioco due sostenitori della squadra ospitata, i quali si misero davanti al loro capitano con le braccia larghe impedendo così a chiunque di raggiungerlo, in particolare impedendolo al calciatore Pereira Leandro Cesar; questi, allora, si rivolse al direttore di gara, offendendolo e poi colpì al volto con una manata o con un pugno il capitano della Futsal Cobà, prima di essere definitivamente portato via da un dirigente e da un suo compagno di squadra.
L’arbitro ha quindi dichiarato che “Dopo ciò la situazione è tornata alla normalità”; di avere chiesto ai capitani delle due squadre se fossero stati in grado di proseguire la gara e di avere avuto risposta positiva dal capitano della Futsal Cobà e negativa da quello dell’Adverso Ascoli Piceno, ma di non avere comunicato loro di voler riprendere l’incontro e di avere, quindi, deciso di sospenderlo definitivamente.
Lo stesso direttore di gara ha precisato di non essere stato per nulla coinvolto nei fatti che precedettero la sospensione definitiva dell’incontro.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo;
• rilevata l’inammissibilità delle controdeduzioni della società resistente per tardività, essendo qui pervenute alle ore 14,21 del 5 novembre 2014, a fronte della notifica di copia del reclamo alla stessa effettuato dalla reclamante il 31 ottobre 2014 e, quindi, oltre il termine delle “ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo” come statuito dalla FIGC nel Com. Uff. n. 154/A, pubblicato dal Comitato Regionale Marche in allegato al Com. Uff. n. 12 del 14 agosto 2014;
• rilevata l’inammissibilità del gravame sub c), avverso l’inibizione fino al 26 novembre 2014 applicata al dirigente Bellini Antonio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, comma 3, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, siccome sanzione inferiore al minimo ivi previsto;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalle due società;
• ritenuto di dover accogliere il gravame sub a), con conseguente annullamento della delibera impugnata, in quanto, in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara, appare ingiustificata l’interruzione dell’incontro sancita dall’arbitro, non ricorrendo nel caso di specie - né invero dallo stesso invocate - alcuna delle condizioni richieste dalle norme regolamentari (art. 64 n. 2 NOIF e 17 n. 4 Cgs); al riguardo, va affermato il principio secondo il quale la sussistenza delle ragioni che conducono alla decisione di interrompere definitivamente la gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo e su tale determinazione può, dunque, esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di giustizia sportiva; con riferimento al caso che ci occupa, va rilevato come gli episodi accaduti sul campo, riassunti nel referto arbitrale e qui dall’arbitro ulteriormente chiariti, non integrino situazione rispetto alla quale potesse considerarsi ineluttabilmente turbato l’andamento della gara e il normale svolgimento della condotta arbitrale; gli episodi descritti dal direttore di gara non possono considerarsi di per sé prodromici né di uno stato di pericolo per la sua persona né di una degenerazione nel comportamento degli atleti in campo, il cui contegno, se del caso, poteva essere sostenuto da una condotta arbitrale improntata – più che alla rinuncia – alla ricerca di ogni ulteriore strumento per il governo della disciplina; secondo quanto qui dallo stesso asserito infatti, la situazione era tornata alla normalità; quanto alla sanzione pecuniaria applicata alla reclamante, nell’espletata istruttoria è emerso che nessuno dei propri sostenitori fece ingresso in campo e che i due estranei che entrarono sul terreno di gioco appartenevano in realtà alla società ospite, mentre il calciatore Pereira, per il comportamento violento ascrittogli, è stato sanzionato con specifico provvedimento;
• quanto al gravame sub b), preliminarmente deve rilevarsi come, in casi come quello in esame, le sanzioni applicabili ai calciatori in relazione a gare di Coppa Regione, “si scontano nelle rispettive competizioni” (art. 19, n. 11.1 Cgs); nel merito, il calciatore Pereira si è reso colpevole di condotta violenta nei confronti di un avversario e di condotta offensiva nei confronti dell’arbitro, con le modalità da questi descritte - con esclusione della continuazione tra gli episodi contestati - per una pena complessiva quindi come da dispositivo, tenuto conto che il calciatore in questione ha già scontato, in Campionato, parte della sanzione applicatagli in prime cure;
P.Q.M.
ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla l’A.S.D. Adverso Ascoli Piceno in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- dichiara inammissibile, ex art. 45, comma 3, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, il gravame avverso l’inibizione applicata al dirigente BELLINI Antonio, disponendo incamerarsi la relativa tassa;
- annulla la delibera relativa all’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara e dell’ammenda applicata alla società, disponendo altresì il recupero dell’incontro suindicato, dandone mandato al competente Comitato Regionale Marche, ed ordina la restituzione della tassa reclamo;
- accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore PEREIRA Leandro Cesar e, per l’effetto, la riduce, tenuto conto del sofferto, a tre giornate di gara, disponendo la restituzione della tassa reclamo.Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito alle società interessate.
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