COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO SAN FRANCESCO CINGOLI A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN FRANCESCO CINGOLI/PIEVEBOVIGLIANA 2012 DEL 2.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 28 del 5.10.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/11/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO SAN FRANCESCO CINGOLI A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN FRANCESCO CINGOLI/PIEVEBOVIGLIANA 2012 DEL 2.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2014)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 1.200,00 e squalifica del campo per quattro giornate di gara alla San Francesco Cingoli A.S.D. per il comportamento dei propri tesserati, dirigenti e sostenitori a fine gara;
- squalifiche nei confronti dei seguenti calciatori, tutti asseritamente tesserati per la reclamante:
- per otto gare effettive al calciatore CACCIAMANI Giovanni, per il comportamento violento da questi osservato, al termine della gara, nei confronti di due calciatori della squadra avversaria;
- per sei gare effettive al calciatore ASANI Leotrim, per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il comportamento violento da questi osservato, al termine della gara, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;
- per cinque gare effettive al calciatore LONGO Matteo, per il comportamento violento da questi osservato, al termine della gara, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la San Francesco Cingoli A.S.D. chiedendo l’annullamento ovvero una congrua riduzione delle sanzioni applicate alla società e la diminuzione di quelle inflitte ai propri tesserati.
A dire della reclamante:
- non troverebbe fondamento in nessun atto ufficiale il convincimento del primo Giudice in ordine alle sanzioni applicate alla società; in particolare, quanto refertato dall’arbitro, non consentirebbe di ritenere che i dirigenti della società avessero lasciato i due cancelli aperti deliberatamente; il cancello della gradinata sarebbe stato aperto dal custode comunale per consentire l’uscita dell’ambulanza che si trovava all’interno del campo e che aveva soccorso un calciatore della squadra ospite infortunato; i sostenitori entrati sul terreno di giuoco sarebbero stati quattro o cinque e tutti solo per calmare la rissa che si era accesa in campo;
- le sanzioni applicate ai propri calciatori sarebbero eccessive, posto che il loro comportamento fu generato da una violenta provocazione di un calciatore del Pievebovigliana, il quale aggredì proditoriamente, con un forte calcio sul sedere, un calciatore della squadra locale.
Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dal proprio difensore, illustrava ulteriormente i motivi dell’appello, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che:
- ad inizio gara i due cancelli di accesso al campo erano chiusi; entrambi furono aperti al termine dell’incontro;
- da detti cancelli fecero ingresso in campo alcuni sostenitori: una decina dalla gradinata, sei o sette dalla tribuna; i primi appartenevano alla squadra locale, gli altri non sono stati riconosciuti;
- dopo un’iniziale discussione tra un sostenitore entrato dalla parte della tribuna ed un calciatore della squadra ospite, il calciatore Cacciamani Giovanni colpì in rapida sequenza due avversari, uno con un pugno, l’altro con un calcio;
- due o tre calciatori del Pievebovigliana allora inseguirono il Cacciamani, ma senza raggiungerlo;
- si accese poi un parapiglia con il coinvolgimento di alcuni dei presenti, con scambio di colpi reciproci: il tutto per la durata di cinque o sei minuti;
- tra questi, identificò i calciatori del San Francesco Cingoli, Asani Leotrim e Longo Matteo: il primo colpì con un pugno un avversario; il secondo diede un calcio ad un altro.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori tre tasse reclamo;
• rilevato che i fatti ascritti ai dirigenti, tesserati non identificati e sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità;
• ritenuto però che il peso da attribuire alle circostanze attenuanti dedotte dalla società, tenuto conto delle modalità delle condotte contestate e della categoria di appartenenza, consente la rimodulazione, in senso riduttivo, delle sanzioni alla stessa inflitte, nei termini come da dispositivo;
• ritenuto, sotto altro profilo, che non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri sostenitori, posto che il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e che tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi;
• ritenuto il calciatore Cacciamani Giovanni responsabile di reiterata condotta violenta nei confronti di calciatori avversari e che la stessa vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b), del Codice di giustizia sportiva e, quindi, sanzionata come da dispositivo, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate;
• ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Asani Leotrim a fine gara debba essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale, alla quale deve sommarsi quella derivante dalla sua precedente espulsione per doppia ammonizione;
• ritenuto che la condotta osservata dal calciatore Longo Matteo a fine gara vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla San Francesco Cingoli A.S.D. in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- accoglie il gravame avverso le sanzioni applicate alla società reclamante e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 300,00 (trecento/00) ed al sofferto la squalifica del campo, disponendo restituirsi la relativa tassa;
- accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore CACCIAMANI Giovanni e, per l’effetto, la riduce a quattro giornate di gara, disponendo restituirsi la relativa tassa;
- accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore ASANI Leotrim e, per l’effetto, la riduce a quattro giornate di gara, disponendo restituirsi la relativa tassa;
- accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore LONGO Matteo e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo restituirsi la relativa tassa.
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