COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. OSIMANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIULIANI MARCO SEGUITO GARA OSIMANA/FILOTTRANO DEL 9.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 12.11.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/11/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO U.S.D. OSIMANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIULIANI MARCO SEGUITO GARA OSIMANA/FILOTTRANO DEL 9.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 12.11.2014)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche applicava al calciatore GIULIANI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Osimana, non contestando i fatti nella loro materialità, ma lamentando l’eccessività della sanzione applicata al proprio calciatore e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Invocava la reclamante per il proprio calciatore l’attenuante della provocazione in quanto, a suo dire, questi compì il gesto violento nei confronti del calciatore avversario Ciccarelli in reazione ad un gesto violento subito immediatamente prima dallo stesso, il quale colpì il Giuliani con un pugno all’altezza dell’occhio destro quando questi si trovava a terra in seguito ad uno scontro di giuoco tra i due, provocandogli le conseguenze di cui alla certificazione medica del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Osimo. Sempre a dire della reclamante, il proprio calciatore, colpito all’occhio, non era in grado di vedere nitidamente e quindi non potrebbe essergli contestata la proditorietà della condotta ascrittagli.
Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Giuliani responsabile di condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara e che le tesi difensive della reclamante, meramente assertive, non hanno trovato riscontri negli atti ufficiali;
• considerato che secondo la giurisprudenza sportiva la distinzione di cui all’art. 19, 4° comma, del Cgs fra condotta violenta - di cui alla lett. b) - e particolare gravità della condotta violenta - di cui alla lett. c) - si basa prima di tutto sulle modalità e sulle caratteristiche soggettive ed oggettive in cui la colpevolezza si è manifestata, ancor prima cioè ed indipendentemente dalla entità delle sue conseguenze;
• ritenuto, alla luce di quanto sopra, che l’illecito commesso dal calciatore Giuliani rientri pienamente nella fattispecie di cui alla lett. b) del citato art. 19, 4° comma, del Cgs e debba quindi essere punito con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale, con conseguente riduzione della sanzione impugnata;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Osimana e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GIULIANI Marco a tre giornate di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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