COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO S.P. OFFIDA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LUZI ALESSANDRO SEGUITO GARA FUTURA 96/OFFIDA DEL 9.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 12.11.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO S.P. OFFIDA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LUZI ALESSANDRO SEGUITO GARA FUTURA 96/OFFIDA DEL 9.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 67 del 12.11.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore LUZI Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché, espulso al 45° minuto del secondo tempo per doppia ammonizione, al termine dell’incontro protestava ulteriormente nei confronti dell’arbitro offendendolo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.P. Offida A.S.D. chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro in ordine alla sua espulsione, senza tuttavia mai offenderlo, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. Sentito a chiarimento, l’arbitro ha precisato che il calciatore Luzi, espulso per doppia ammonizione, a fine gara lo attese davanti agli spogliatoi e lo insultò dicendogli “venduto, infame”. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Luzi Alessandro responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore in questione: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) espressioni offensive rivolte a fine gara all’arbitro; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal primo Giudice; • visto l’art. 19, commi 4 lett. a) e 10, del Cgs; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.P. Offida A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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