COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTELUPONESE/NUOVA SANGIORGESE DEL 1.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 12.11.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTELUPONESE/NUOVA SANGIORGESE DEL 1.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 67 del 12.11.2014) Il 1° novembre 2014 veniva disputata la gara del Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C”, Monteluponese/Nuova Sangiorgese, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 3. L’U.S.D. Monteluponese inoltrava reclamo al Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto dell’errore tecnico in cui sarebbe incorso il direttore di gara, il quale, dopo avere espulso un calciatore della Monteluponese stessa, avrebbe ripreso l’incontro senza attendere, come invece avrebbe dovuto, che questi uscisse dal terreno di gioco e da cui scaturiva la segnatura di una rete, chiedeva che la gara, previa declaratoria della sua invalidazione, fosse ripetuta. L’adito Giudice sportivo, ritenuto insussistente l’errore tecnico lamentato, respingeva il reclamo, omologando il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera l’U.S.D. Monteluponese ha inoltrato rituale reclamo deducendone l’erroneità e chiedendone, pertanto, l’annullamento, con conseguente ripetizione della gara o altro provvedimento “che mantenga intatti ed integri i legittimi interessi” della reclamante. Contestando quanto asserito dal primo Giudice, richiamando la normativa vigente in materia, in particolare il Regolamento del Giuoco del Calcio e la Guida Pratica AIA, secondo la quale l’arbitro non può riprendere validamente la gara sino a quando l’espulso non abbandona il recinto di giuoco, la reclamante ha sostenuto che l’arbitro, con l’espulso ancora in campo, non avrebbe potuto e dovuto riprendere l’incontro né assegnare, quindi, la rete alla squadra ospite. Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dal proprio difensore, illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Con atto in data 24 novembre 2014, l’A.S.D. Nuova Sangiorgese, controinteressata, faceva pervenire rituali controdeduzioni, chiedendo, anche avanti questa Corte, il rigetto del gravame ex adverso proposto, siccome destituito di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, con conseguente conferma della decisione impugnata e rimborso delle spese di patrocinio. Secondo la società resistente: - dell’asserito errore tecnico non vi sarebbe prova, non risultando in alcun modo dal referto arbitrale; - in ogni modo, anche se ci fosse stato, dallo stesso la reclamante non avrebbe subito alcun pregiudizio e non avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - che il calciatore della Monteluponese espulso, si allontanò dirigendosi verso gli spogliatoi; - di avere ripreso il gioco - interrotto per tale espulsione - emettendo il fischio, senza verificare se lo stesso calciatore espulso avesse completato l’uscita dal campo; - di avere visto - subito dopo la segnatura della rete realizzata dalla squadra ospite - lo stesso calciatore ancora all’interno del campo, ma lontano dall’area dove si era svolta l’azione di giuoco e di avere quindi, per questo, convalidato la rete. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e le società interessate, udito in camera di consiglio il giudice relatore, ritiene che il gravame, siccome infondato, non possa essere accolto. In esito all’espletata istruttoria deve aversi per accertato che l’arbitro, per sua stessa ammissione, riprese il giuoco, emettendo il fischio, senza accertarsi che il calciatore espulso, incamminatosi verso gli spogliatoi, avesse completato l’uscita dal campo. Ciò premesso, occorre stabilire se tale errore dichiarato dall’arbitro abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara, posto che secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza sportiva, l’errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del giuoco. La risposta non può essere che negativa atteso che il calciatore in questione - peraltro appartenente alla stessa reclamante che qui però ne lamenta la presenza sul terreno di giuoco - nel brevissimo lasso di tempo in cui era rimasto in campo, non aveva preso parte al giuoco né, comunque, minimamente influito sullo stesso. Quanto alla richiesta formulata dalla società resistente di condanna della parte soccombente alle spese di patrocinio, appare utile richiamare la giurisprudenza civile in materia, secondo la quale «Il carattere temerario della lite, che costituisce l’indefettibile condizione perché possa configurarsi la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., va ravvisato nelle ipotesi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la parte abbia agito o resistito nella coscienza dell’infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell’ordinaria diligenza nell’acquisizione di detta consapevolezza» (Cons. Stato, 25 febbraio 2003 n. 1026; conf. Cass. 21 luglio 2000 n. 9579): tali requisiti non sembrano però ravvisabili nel caso in esame eppertanto l’istanza in questione deve essere rigettata. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Monteluponese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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