COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MOLINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCITORE ZENGARINI MARCO SEGUITO GARA SAN GIUSEPPE CALCIO/REAL MOLINO DEL 15.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 33 del 19.11.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MOLINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCITORE ZENGARINI MARCO SEGUITO GARA SAN GIUSEPPE CALCIO/REAL MOLINO DEL 15.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 33 del 19.11.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore ZENGARINI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi osservato, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Molino invocando la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti dell’arbitro, ma si sarebbe limitato a prendergli la mano per fargli notare dal quadrante dell’orologio che i minuti di recupero assegnati non erano interamente trascorsi, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Zengarini e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, priva tuttavia di qualsivoglia ulteriore e diversa componente; • ritenuto che il comportamento posto in essere dal ridetto calciatore, grave più per il contenuto della gestualità che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Real Molino e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore ZENGARINI Marco a quattro giornate di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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