COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO REAL MATELICA 2012 A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CARUCCI CHRISTIAN SEGUITO GARA TREIESE/REAL MATELICA DEL 15.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 33 del 19.11.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO REAL MATELICA 2012 A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CARUCCI CHRISTIAN SEGUITO GARA TREIESE/REAL MATELICA DEL 15.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 33 del 19.11.2014)
Con reclamo ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la Real Matelica A.S.D. ha impugnato il provvedimento del Giudice sportivo di cui al citato Com. Uff. n. 33 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Terza Categoria, girone “F”, Treiese/Real Matelica, veniva inflitta al calciatore CARUCCI Christian la squalifica per tre gare effettive “per aver colpito violentemente un calciatore avversario disinteressandosi dell’azione di giuoco”.
L’appellante, anche avanti questa Corte, eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco ed evidenziava che la condotta contestata sarebbe stata animata da mera vis agonistica posta in essere dal proprio calciatore nel tentativo di sottrarsi alla presa dell’avversario e giammai connotata da intento lesivo.
Sotto tale profilo, ritiene la Corte che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Carucci Christian, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe.
Per questi motivi, la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie parzialmente il gravame proposto dalla Real Matelica A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore CARUCCI Christian a due giornate effettive di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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