COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AMATORI CALCIO APPIGNANO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 22 FEBBRAIO 2015 APPLICATA AL DIRIGENTE COSSALI GIULIANO SEGUITO GARA AMATORI CALCIO APPIGNANO/REAL TOLENTINO DEL 15.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 33 del 19.11.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AMATORI CALCIO APPIGNANO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 22 FEBBRAIO 2015 APPLICATA AL DIRIGENTE COSSALI GIULIANO SEGUITO GARA AMATORI CALCIO APPIGNANO/REAL TOLENTINO DEL 15.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 33 del 19.11.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. COSSALI Giuliano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 22 febbraio 2015 per il comportamento antisportivo da questi tenuto nel corso della gara; minaccioso nei confronti dell’arbitro dopo essere stato da questi allontanato; reiterando in tale condotta anche al termine dell’incontro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amatori Calcio Appignano chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio Presidente, in quanto questi sarebbe stato dall’arbitro allontanato dal campo per un fatto erroneamente ascrittogli poiché in realtà compiuto da un sostenitore che si trovava vicino agli spogliatoi. Motivi della decisione La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Cossali Giuliano anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Amatori Calcio Appignano e, per l’effetto, riduce l’inibizione inflitta al Presidente COSSALI Giuliano al 20 gennaio 2015. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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