COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO VIGOR CASTELFIDARDO-O A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELFIDARDO/SASSOFERRATO GENGA DEL 29.11.2014 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ANCONA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 44 del 3.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO VIGOR CASTELFIDARDO-O A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELFIDARDO/SASSOFERRATO GENGA DEL 29.11.2014 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ANCONA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 44 del 3.12.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 200,00 alla Vigor Castelfidardo-O A.S.D. per avere, alcuni propri calciatori non identificati, partecipato alla rissa di fine gara; - inibizione fino al 7 marzo 2015 al sig. CERASA Graziano, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, per essere stato allontanato nel corso dell’incontro e per avere partecipato alla rissa di fine gara; - inibizione fino al 28 febbraio 2015 ai sigg. CRISANTEMI Franco, ROMAGNOLI Carlo e TADDEI Markus, rispettivamente, dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, massaggiatore e assistente arbitrale di parte, tutti per avere partecipato alla rissa accesasi a fine gara. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la Vigor Castelfidardo-O A.S.D. chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione di tutte le sanzioni impugnate. Deduceva la reclamante che, nel fine gara, non vi fu alcuna rissa, ma solo un vivace scambio di frasi offensive con alcune spinte fra i calciatori, ma senza episodi di violenza; i dirigenti Cerasa e Romagnoli intervennero al solo fine di riportare la calma e far rientrare i calciatori negli spogliatoi, senza porre in essere alcun atto di violenza; Crisantemi e Taddei non erano presenti nei pressi degli spogliatoi in quanto intenti a raccogliere il materiale sportivo in campo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito: - che a fine gara, nel corridoio degli spogliatoi, si accese una rissa, con il coinvolgimento della generalità dei calciatori e dirigenti delle due squadre; - che la rissa durò circa un paio di minuti; - di avere visto il Cerasa Graziano, dirigente addetto agli ufficiali di gara, già allontanato durante la gara, colpire un calciatore della squadra avversaria - che pure i dirigenti Crisantemi, Romagnoli e Taddei colpirono ciascuno un diverso calciatore del Sassoferrato Genga. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di cinque distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, delle ulteriori relative tasse reclamo; • ritenuto che i proposti gravami avverso l’ammenda applicata alla società e le inibizioni inflitte ai dirigenti Crisantemi, Romagnoli, Taddei e Cerasa possano essere accolti e, per l’effetto, tali sanzioni ridotte nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata agli addebiti contestati, tenuto conto della categoria di appartenenza della società ed in considerazione delle sanzioni inflitte per fattispecie analoghe; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello ritiene di dover separare il gravame come innanzi proposto dalla Vigor Castelfidardo-o A.S.D. in cinque distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: accoglie il gravame avverso l’ammenda applicata alla reclamante e, per l’effetto, la riduce ad € 100,00 (cento/00), disponendo restituirsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso l’inibizione applicata al dirigente CRISANTEMI Franco e, per l’effetto, la riduce al 15 gennaio 2015, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso l’inibizione applicata al dirigente ROMAGNOLI Carlo e, per l’effetto, la riduce al 15 gennaio 2015, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso l’inibizione applicata al dirigente TADDEI Markus e, per l’effetto, la riduce al 15 gennaio 2015, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso l’inibizione applicata al dirigente CERASA Graziano e, per l’effetto, la riduce al 30 gennaio 2015, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa.
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