COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SASSOFERRATO GENGA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELFIDARDO/SASSOFERRATO GENGA DEL 29.11.2014 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ANCONA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 44 del 3.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SASSOFERRATO GENGA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELFIDARDO/SASSOFERRATO GENGA DEL 29.11.2014 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ANCONA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 44 del 3.12.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 200,00 all’A.S.D. Sassoferrato Genga per avere, alcuni propri calciatori non identificati, partecipato a fine gara ad una rissa; - squalifica per quattro gare effettive al calciatore KURTI Qazim, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione; - squalifica (rectius: inibizione) fino al 31 marzo 2015 al sig. CAPITANELLI Fabio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per il comportamento da questi osservato, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro e dei calciatori della squadra avversaria; - inibizione fino al 28 febbraio 2015 al sig. MATTIONI Giancarlo, nell’occasione assistente arbitrale di parte, per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dei calciatori della squadra avversaria. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sassoferrato Genga chiedendo, anche avanti questa Corte, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri dirigenti; la riduzione della squalifica applicata al calciatore Kurti Qazim e l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione dell’ammenda applicata alla società. A dire della reclamante: - il dirigente Capitanelli entrò in campo al solo fine di soccorrere un proprio calciatore rimasto a terra per un infortunio alla testa, invero non autorizzato poiché l’arbitro non si era accorto di quanto accaduto; lo stesso, dopo essere stato per questo allontanato, ritardò l’uscita per spiegarsi con l’ufficiale di gara; - il calciatore Kurti Qazim fu ammonito per la seconda volta allorché lo stesso, in qualità di capitano della squadra, cercava di richiamare l’attenzione dell’arbitro, toccandolo anche alla spala, poiché vi era un suo compagno di squadra a terra; - i propri dirigenti si adoperarono in ogni modo ed impedirono che gli atleti passassero alle vie di fatto; peraltro, nei giorni successivi alla gara, posero in essere anche un’efficace opera di riconciliazione tra le due squadre. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che: - a fine gara, nel corridoio degli spogliatoi, due dirigenti del Sassoferrato Genga, Capitanelli Fabio e Mattioni Giancarlo, colpirono due differenti calciatori del Castelfidardo; - i calciatori colpiti ed i compagni di squadra reagirono dando vita così ad una rissa, con il coinvolgimento della generalità dei presenti, tranne i due allenatori; - la rissa durò circa un paio di minuti, dopodiché i ridetti dirigenti del Sassoferrato Genga si adoperarono per fare rientrare i propri calciatori nello spogliatoio loro riservato, mentre i dirigenti e i calciatori del Castelfidardo continuavano nell’aggressione; - il calciatore Kurti Qazim, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento gli appoggiò una mano al petto e lo spinse più volte facendolo indietreggiare un paio di passi, ma senza procuragli dolore, urlandogli nel contempo frasi offensive. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, delle relative tasse reclamo; • ritenuto che i proposti gravami avverso l’ammenda applicata alla società e le inibizioni inflitte ai dirigenti Capitanelli e Mattioni possano essere accolti e, per l’effetto, tali sanzioni ridotte nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata agli addebiti contestati, tenuto conto della categoria di appartenenza della società ed in considerazione delle sanzioni inflitte per fattispecie analoghe; • ritenuto che la complessiva condotta osservata dal calciatore Kurti Qazim giustifica pienamente la sanzione applicatagli dal Giudice sportivo: in particolare, il gesto dell’appoggiare le mani sul petto dell’arbitro deve essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore dopo essere stato espulso per doppia ammonizione; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello ritiene di dover separare il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Sassoferrato Genga in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso l’ammenda applicata alla reclamante e, per l’effetto, la riduce ad € 100,00 (cento/00), disponendo restituirsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore KURTI Qazim, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso l’inibizione applicata al dirigente CAPITANELLI Fabio e, per l’effetto, la riduce al 15 febbraio 2015, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso l’inibizione applicata al dirigente MATTIONI Giancarlo e, per l’effetto, la riduce al 15 gennaio 2015, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa.
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