COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SANTA MARIA TRUENTINA CDL AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CROSTA CARLO SEGUITO GARA SANTA MARIA TRUENTINA CDL/FOLIGNANO DEL 29.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 82 del 3.12.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. SANTA MARIA TRUENTINA CDL AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CROSTA CARLO SEGUITO GARA SANTA MARIA TRUENTINA CDL/FOLIGNANO DEL 29.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 82 del 3.12.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CROSTA Carlo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Santa Maria Truentina CDL chiedendo, anche avanti questa Corte, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, nella situazione di agitazione creatasi, intervenuto per allontanare alcuni suoi compagni di squadra, si rivolse all’arbitro con tono “vivace ed alterato e quindi anch’esso sbagliato”, ma senza proferirgli parole offensive.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Crosta responsabile della violazione ascrittagli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara, e che la stessa vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Santa Maria Truentina CDL e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CROSTA Carlo a due giornate di gara.Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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