COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GRE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CECI RICCRADO SEGUITO GARA SAMPAOLESE CALCIO/CHIARAVALLE DEL 6.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 87 del 12.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GRE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CECI RICCRADO SEGUITO GARA SAMPAOLESE CALCIO/CHIARAVALLE DEL 6.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 87 del 12.12.2014) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche infliggeva al calciatore CECI Riccardo, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sampaolese Calcio chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi sarebbe venuto a leggero contatto con l’arbitro in maniera del tutto involontaria, nella concitazione del momento ed al solo fine di chiedere spiegazioni su una decisione tecnica non condivisa, ma senza ulteriori e diversi contenuti; dopo essere stato espulso, lo stesso calciatore lasciò il terreno di gioco senza protestare o altro. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del calciatore Ceci Riccardo sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CECI Riccardo a tre giornate di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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