COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BUGIOLACCHI GIUSEPPE SEGUITO GARA MONTELUPONESE/APPIGNANESE DEL 6.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 10.12.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BUGIOLACCHI GIUSEPPE SEGUITO GARA MONTELUPONESE/APPIGNANESE DEL 6.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 85 del 10.12.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore BUGIOLACCHI Giuseppe, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Monteluponese, chiedendo, anche avanti questa Corte, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.
Deduceva la reclamante l’involontarietà del gesto posto in essere dal proprio calciatore, il quale colpì l’avversario che lo stava attaccando da tergo con una manata - e non con un pugno come gli è stato contestato - al volto, in azione di difesa del possesso del pallone e, quindi, di giuoco, di talchè non poterebbe applicarsi la sanzione di cui alla lett. c) dell’art. 19, 4° comma, del Cgs, ma, a tutto voler concedere, quella di cui alla lett. a) qualificando la condotta come gravemente antisportiva.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta posta in essere dal Bugiolacchi, pur essendo effettivamente intenzionale, non presenta i connotati inequivocabili di violenza necessari per l’applicazione dell’art. 19, comma quarto, lett. b) del Cgs;
• ritenuto che detto comportamento debba essere opportunamente valutato e, conseguentemente, sanzionato come condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 19, comma quarto, lett. a) del Cgs;
• ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Monteluponese e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BUGIOLACCHI Giuseppe a due giornate di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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