COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BIAGINI FEDERICO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2017 APPLICATAGLI SEGUITO GARA VENAGRANDE CALCIO 1984/CASALE DEL 9.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 41 del 3.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BIAGINI FEDERICO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2017 APPLICATAGLI SEGUITO GARA VENAGRANDE CALCIO 1984/CASALE DEL 9.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 41 del 3.12.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore BIAGINI Federico, individuato a seguito di comunicazione - ex art. 3, comma 2, del Cgs - dell’A.S.D. Casale, società di asserita appartenenza, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2017 per il comportamento dallo stesso tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, non contestando i fatti nella loro materialità, ammettendo di avere avuto una deprecabile reazione istintiva per una decisione dell’arbitro non condivisa, ma lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Alla richiesta audizione, il reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate, porgendo le sue scuse all’arbitro per l’accaduto ed invocando i suoi buoni precedenti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, fu accerchiato dalla generalità dei calciatori della squadra ospite, i quali protestarono nei suoi confronti per una sua decisione tecnica non condivisa; nell’occasione ricevette anche sei o sette calci alle gambe, alcuni più forti altri meno, che gli provocarono dolore e per i quali dovette ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati il reclamante e l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il reclamante responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che colpire il direttore di gara con calci costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento Sportivo, ma che, nella fattispecie in esame, lo è ancor di più per la vile modalità e le gravi conseguenze dell’aggressione perpetrata nei confronti dell’arbitro; • ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione ivi applicata, alla quale all’evidenza il primo Giudice è giunto tenuto conto delle circostanze qui invocate dal reclamante; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore BIAGINI Federico ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della società come dal Presidente della stessa autorizzato.
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