COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CASALE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VENAGRANDE CALCIO 1984/CASALE DEL 9.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 35 del 12.11.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. CASALE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VENAGRANDE CALCIO 1984/CASALE DEL 9.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 35 del 12.11.2014)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno applicava all’A.S.D. Casale l’ammenda di € 2.000,00 per il comportamento tenuto, a fine gara, dai propri dirigenti e tesserati.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Casale lamentando l’eccessività della sanzione in riferimento alla categoria di appartenenza, caratterizzata da volontariato e condizioni “amatoriali”.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di essere stato, a fine gara, accerchiato dalla generalità dei calciatori del Casale che protestavano nei suoi confronti; nell’occasione lo stesso fu colpito con sei o sette calci alle gambe che gli provocarono dolore tale da costringerlo a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di San Benedetto del Tronto.
Motivi della decisione
La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Risultano confermati, peraltro non contestati, i fatti come ascritti ai tesserati e dirigenti dell’odierna reclamante.
Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione della sanzione applicabile.
Al riguardo, il peso da attribuire alle circostanze attenuanti dedotte dalla reclamante, tenuto conto delle modalità delle condotte contestate, induce il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta, nei termini come da dispositivo.
Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva alla società per i fatti addebitati ai propri tesserati e per la condotta omissiva dei propri dirigenti, secondo quanto statuito dal secondo comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva.
Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere solo parzialmente accolto, derivandone una riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della società.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Casale, riduce ad € 500,00 (cinquecento/00) la sanzione dell’ammenda applicata alla stessa società. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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