COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTORANESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2015 APPLICATA AL CALCIATORE CARBONI SERGIO SEGUITO GARA SPES ALTIDONA/CASTORANESE DEL 7.12.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 44 dell’11.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTORANESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2015 APPLICATA AL CALCIATORE CARBONI SERGIO SEGUITO GARA SPES ALTIDONA/CASTORANESE DEL 7.12.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 44 dell’11.12.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CARBONI Sergio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2015 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Castoranese chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare, seppur con veemenza, nei confronti dell’ufficiale di gara, ma senza alcuna aggressione, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Carboni Sergio nei confronti dell’arbitro, in particolare per averlo offeso ed afferrato per un braccio, e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco; • ritenuto tuttavia che tale condotta, grave più per il contenuto della gestualità che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Castoranese e, per l’effetto, riduce al 28 febbraio 2015 la squalifica del calciatore CARBONI Sergio.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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