COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO VENAROTTA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE PAZZI LUDOVICO SEGUITO GARA ACQUAVIVA PICENA/VENAROTTA CALCIO DEL 21.12.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES ASCOLI GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 47 del 23.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO VENAROTTA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE PAZZI LUDOVICO SEGUITO GARA ACQUAVIVA PICENA/VENAROTTA CALCIO DEL 21.12.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES ASCOLI GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 47 del 23.12.2014) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, infliggeva al calciatore PAZZI Ludovico, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “Perché, reagendo ad un fallo subito, si rendeva colpevole di condotta violenta nei confronti dell’arbitro.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Venarotta Calcio A.S.D. chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, in particolare nei confronti dell’arbitro, ma si sarebbe limitato a dare una spinta all’avversario che lo aveva colpito con un pugno. La reclamante, con missiva in data odierna, rinunciava alla richiesta audizione. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che, dall’esame degli atti e dalla stessa sanzione applicata, debba escludersi la condotta violenta nei confronti dell’arbitro contestata al calciatore nel provvedimento impugnato, frutto, all’evidenza, di mero errore materiale; • ritenuto che la condotta posta in essere dal calciatore in questione nei confronti di un avversario, pur essendo effettivamente intenzionale, non presenta i connotati inequivocabili di violenza necessari per l’applicazione dell’art. 19, comma quarto, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che detto comportamento debba essere opportunamente valutato e, conseguentemente, sanzionato come condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 19, comma quarto, lett. a) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Venarotta Calcio A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PAZZI Ludovico a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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