COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 21/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANDIMELETO/CAMERANO CALCIO DEL 15.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 10.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 21/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANDIMELETO/CAMERANO CALCIO DEL 15.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 85 del 10.12.2014) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, d’ufficio, ex art. 29, ottavo comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara ed all’esito degli accertamenti compiuti dalla Procura federale della FIGC su richiesta del medesimo giudicante, applicava: - alla reclamante la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara Piandimeleto/Camerano Calcio disputata il 15 novembre 2014 e terminata con il punteggio di 2 a 0, causa posizione irregolare del calciatore Seck Mouhamed Toulba, il quale avrebbe preso parte all’incontro malgrado non fosse regolarmente tesserato per il Piandimeleto; - allo stesso calciatore Seck Mouhamed Toulba la squalifica per una gara; - al sig. Sebastiani Luca, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, l’inibizione fino al 7 gennaio 2015. Lo stesso giudice sportivo rilevava altresì che il ridetto calciatore: - era stato inserito in archivio, per mero errore materiale di trascrizione, con il nome di Sech; - aveva militato nel Piandimeleto, nelle precedenti stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, con vincolo annuale; - risultava tesserato a favore del Piandimeleto, con vincolo pluriennale, solo a far data dal 24 novembre 2014; - aveva partecipato, nella stagione sportiva in corso, anche ad altre gare dello stesso Campionato in posizione irregolare per difetto di tesseramento (per tale presunta violazione il Giudice sportivo rimetteva gli atti, per quanto di competenza, alla Procura federale della FIGC). L’A.C.D. Piandimeleto ha ritualmente appellato tale decisione, deducendone l’erroneità e chiedendo, pertanto, l’annullamento e/o la revoca di tutti i provvedimenti impugnati; in subordine, ha chiesto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale federale nazionale - sezione tesseramenti - per accertare la durata del tesseramento del calciatore in questione, richiesto in data 30 settembre 2013. A sostegno della ritenuta regolare posizione di tesseramento del ridetto calciatore Seck Mouhamed Toulba, siccome extracomunitario partecipante a campionato dilettantistico, la reclamante richiamava la normativa federale vigente in materia, in particolare l’art. 40 quater delle NOIF introdotto dalla FIGC nella versione definitiva con pubblicazione sul Com. Uff. n. 31/A in data 19 luglio 2013. Deduceva la reclamante che il calciatore in questione, nato il 20 gennaio 1997: - fu tesserato dal Piandimeleto il 30 settembre 2013, allorché quindi lo stesso aveva già compiuto sedici anni; - al modello del tesseramento, furono allegati, come richiesto dai regolamenti federali, i permessi di soggiorno - tutti “soggiornanti di lungo periodo” o “a tempo indeterminato” - del minore e dei suoi genitori, da anni residenti congiuntamente in Italia; eppertanto, trattavasi di tesseramento di calciatore extracomunitario maggiore di anni sedici, con permesso di soggiorno illimitato, già tesserato, nelle stagioni precedenti, per la FIGC, mai appartenuto a Federazione estera: fattispecie quindi prevista e disciplinata dal terzo comma dell’art. 40 quater delle NOIF citato, secondo il quale il ridetto calciatore extracomunitario doveva e deve ritenersi parificato ad un italiano, con conseguente applicazione delle norme relative ai “giovani dilettanti” di nazionalità italiana, compresa quella di cui all’art. 32 delle NOIF che ne vieta il tesseramento con vincolo annuale dopo il compimento dei sedici anni di età. In conclusione, secondo la reclamante, il calciatore Seck Mouhamed Toulba doveva ritenersi tesserato a favore dell’A.C.D. Piandimeleto con vincolo pluriennale a far data dal 30 settembre 2013 e, quindi, in posizione di tesseramento del tutto regolare nella gara in esame. “Al solo scopo di consentire allo stesso la partecipazione all’attività ufficiale senza alcun rischio disciplinare per l’atleta e per la società, in attesa degli approfondimenti già richiesti dall’organo di giustizia competente” in data 24 novembre 2014, dopo il primo provvedimento del Giudice sportivo, sarebbe stata depositata una nuova richiesta di tesseramento del calciatore in questione, “senza che ciò costituisca riconoscimento di qualsivoglia responsabilità nell’impiego” dello stesso nella stagione sportiva in corso. Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dal proprio difensore, illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che la questione inerente al regolare tesseramento del calciatore Seck Mouhamed Toulba a favore dell’A.C.D. Piandimeleto si presenta come assolutamente pregiudiziale ad ogni decisione in ordine alla regolarità della gara. Detta questione, ai sensi dell’art. 30, comma 18, lett. b) del Cgs è di competenza del Tribunale federale nazionale - sezione tesseramenti - ed è dunque necessario sospendere il presente giudizio, in attesa dell’adozione, da parte dell’Organo competente, della decisione definitiva sulla questione pregiudiziale. P.Q.M. la Corte sportiva di appello territoriale del Comitato Regionale Marche, in ordine all’appello come sopra proposto dall’A.C.D. Piandimeleto, sospende il giudizio e, visto l’art. 30, comma 18, lett. b) del Cgs, rimette gli atti al Tribunale federale nazionale - sezione tesseramenti - per il giudizio di competenza in ordine al tesseramento del calciatore Seck Mouhamed Toulba, meglio identificato in atti.
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