COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 23/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. SPES JESI AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BUBBA ANDREA SEGUITO GARA SPES JESI/ARGIGNANO CALCIO DEL 21.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 97 del 7.1.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 23/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. SPES JESI AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BUBBA ANDREA SEGUITO GARA SPES JESI/ARGIGNANO CALCIO DEL 21.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. nr. 97 del 7.1.2015) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche applicava al calciatore BUBBA Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il comportamento dallo stesso tenuto, alla notifica del provvedimento, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Spes Jesi chiedendo, anche avanti questo Collegio, l’annullamento ovvero una congrua riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi sarebbe venuto a contatto con l’arbitro in maniera del tutto involontaria, allorché, in modo del tutto istintivo, allargò le braccia per resistere alle pressioni verbali di alcuni calciatori avversari che lo stavano circondando. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore Bubba Andrea. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ascoltati l’arbitro e la reclamante; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - ritenuta provata la responsabilità del calciatore Bubba Andrea in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma, che, all’evidenza, è stata determinata dal primo Giudice in conformità alla qualificazione giuridica dei fatti dedotta dalla reclamante e tenuto conto delle diminuenti qui dalla stessa invocate; - visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Spes Jesi ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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