COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 Del 24 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ROSETO CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 45 (AMMENDA ALLA SOCIETÀ E SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ROSETO – VASTOGIRARDI DEL 7.12.2014 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 13^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 Del 24 dicembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ROSETO CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 45 (AMMENDA ALLA SOCIETÀ E SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ROSETO - VASTOGIRARDI DEL 7.12.2014 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 13^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente chiede la riduzione della sanzione dell’ammenda di euro 250,00 e della squalifica di tre giornate al calciatore De Battista Pasquale, nonché l’annullamento dell’obbligo del De Nisco Carlo (Chaminade A.S.D.) Gizzarone Manuel (Chaminade A.S.D.) Verlengia Vincenzo (Gaeco Sport) Fielli Simone (Isernia Calcio A 5) risarcimento dei danni all’auto del direttore di gara, sanzioni inflitte dal G.S. relative alla gara giocata il 7 dicembre 2014. In riferimento all’ammenda non nega che il proprio dirigente abbia tenuto comportamento violento verso l’arbitro, tant’è che non propone ricorre avverso la sanzione della inibizione a questi inflitta, ma rappresenta che va tenuto conto del comportamento responsabile di altri dirigenti che sono intervenuti in difesa del direttore di gara. Ammette che il proprio calciatore De Battista ha tenuto “una discussione accesa” con un suo avversario, che però non ha protestato al momento della espulsione. Nega, invece, che l’auto dell’arbitro abbia riportato danni. Questa Corte Sportiva, valutati i fatti e le risultanze del referto del referto e del suo supplemento, nonché quanto riportato nel ricorso, ritiene potersi ridurre la sanzione della ammenda e confermare la squalifica del calciatore e l’obbligo di risarcire i danni subiti dall’auto del direttore di gara alle condizioni indicate nella decisione del G.S. per i motivi che di seguito si riportano. La società risponde del comportamento dei propri dirigenti per effetto della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S. Tale responsabilità va riconosciuta e quantificata in base ai fatti verificatisi ed al comportamento della società per evitare o per ridurre gli effetti degli stessi. Nel caso in esame va considerato che l’azione violenta tenuta dal dirigente, pur in presenza di incuria della società che non si è premunita di tenere chiuso il cancello di accesso al terreno di gioco, è risultata del tutto imprevista ed imprevedibile e, comunque, è rimasta fine a se stessa nel senso che nessuna altra persona, dirigente o calciatore, ha preso parte agli eventi. Il comportamento del calciatore De Battista così come riportato in referto risulta violento verso un avversario e attuato a gioco fermo con costui che giaceva a terra. Per quanto riguarda l’obbligo del risarcimento dei danni all’auto dell’arbitro, gli Organi di Giustizia Sportiva sono tenuti solo a valutare se sono state rispettate le disposizioni previste sull’argomento dalla circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 12 del 12 novembre 2004 e quindi riconoscere o meno l’obbligo a carico della società incaricata della custodia. Nel ricorso, a firma del Presidente della società A.S.D. Roseto, questi ammette di avere preso personalmente in consegna le chiavi dell’auto, dichiarandosi custode della stessa, e contesta che essa abbia riportato danni in quanto riconsegnata integra come era prima della gara. Questa ammissione di custodia porta a confermare la decisione del G.S. sul punto, a prescindere dalla procedura di verifica delle condizioni dell’auto posta in essere alla consegna da parte dell’arbitro al custode ed alla riconsegna da parte di questi all’arbitro. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce la sanzione della ammenda a carico della società A.S.D. Roseto ad euro 200,00; conferma la squalifica per tre giornate al calciatore De Battista Pasquale e conferma l’obbligo per la suddetta società al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura del direttore di gara alle condizioni risultanti nella decisione del G.S. riportate nel C.U. n. 45 dell’ 11 dicembre 2014. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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