COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 27 Novembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CAMPOMARINO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 37 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA QUATTRO TORRI CHIEUTI – CAMPOMARINO DEL 9.11.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 7^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 27 Novembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CAMPOMARINO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 37 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA QUATTRO TORRI CHIEUTI - CAMPOMARINO DEL 9.11.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 7^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visto il referto di gara, osserva quanto segue. Con il ricorso la A.S.D. Campomarino ha impugnato la delibera del G.S.T. con la quale è stata disposta la squalifica del calciatore Bello Claudio per cinque giornate ed ha richiesto di riduzione della sanzione, argomentando che lo stesso non ha commesso alcuna infrazione, ma si è solo rivolto in “maniera energica verso il direttore di gara” per chiedere un provvedimento disciplinare a carico di un avversario che lo aveva colpito in una azione di gioco, e, inoltre, che non era stato lui al termine della gara a tenere comportamento ostile e provocatorio nei confronti dell’arbitro. L’analisi delle risultanze del referto portano alla attenzione di questa Corte Sportiva fatti e circostanze con infrazioni aggiuntive a quelle poste a sostegno della decisione del Giudice Sportivo, che necessariamente debbono essere considerate per valutare se ricorrono le condizioni per addivenire alla richiesta di riduzione di squalifica. Forgione Armando (Us Santa Croce Del Sannio) Giuliano Davide (Capracotta) Paglione Maurizio (Capracotta) Carrelli Fabio (Fossaltese) Santanelli Ottavio (Pietracupa Calcio A 5) Griffini Francesco (Us Santa Croce Del Sannio) Toscano Diego (Us Santa Croce Del Sannio) Il referto arbitrale, riconosciuto fonte di prova privilegiata quando non contraddittorio e lacunoso, come nel caso in esame, riporta con chiarezza e dovizia di particolari il comportamento tenuto dal Bello al 36° del secondo tempo ed a fine partita; c omportamento concretizzatosi in offese verso l’arbitro, che questa Corte non considera ai fini della sanzione perché non specificate, ed un tentativo di aggressione verso lo stesso non riuscito perché bloccato dai compagni, che, comunque, ha portato ad un contatto fisico senza conseguenze con il direttore di gara e, ancora, ad un reiterato comportamento aggressivo e provocatorio sempre verso l’arbitro a fine gara che ha comportato l’accompagnamento di quest’ultimo da parte della forza pubblica. Quanto sostenuto dalla ricorrente in merito all’autore di tale ultima infrazione non è provato e, quindi, non bastano le semplici affermazioni di diniego a poter fare ritenere non esatte le annotazioni riportate in referto. Ciò posto, ritenuto che la sanzione appare afflittiva, anche considerando gli accadimenti non riportati nei motivi che hanno giustificato la quantificazione della sanzione a carico di Bello Claudio da parte del G.S.T., appare opportuno non riconoscere alcuna riduzione di squalifica. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello delibera il rigetto del ricorso con conferma della squalifica del calciatore Bello Claudio per cinque giornate. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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