COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 27 Novembre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. QUATTRO TORRI CHIEUTI – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 37 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA QUATTRO TORRI – CAMPOMARINO DEL 9.11.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 7^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 27 Novembre 2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
A.S.D. QUATTRO TORRI CHIEUTI – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 37 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA QUATTRO TORRI - CAMPOMARINO DEL 9.11.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 7^ ANDATA)
La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La ricorrente contesta le risultanze del referto arbitrale, sostenendo che il proprio calciatore Torzilli Antonio non ha tenuto alcuna condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, ma che lo stesso con toni e gesti apostrofava un avversario per fare riprendere il gioco, e chiede la riduzione della squalifica inflitta al suddetto calciatore dal G.S. Quanto sostenuto in ricorso non può essere preso in considerazione da questa Corte, atteso che non trova alcun riscontro nel referto, che, invece, riporta in modo chiaro ed incontrovertibile la condotta tenuta dal Torzilli costituita in una gomitata data con violenza al petto di un avversario. Tale condotta che va senza ombra di dubbio qualificata violenta, va anche valutata sulla base di quanto riportato nel ricorso, quindi ammesso dalla società Quattro Torri Chieuti, e cioè che il fatto si è svolto a gioco fermo. Questa circostanza, si ricorda, viene considerata dalla giurisprudenza in materia come aggravante della condotta violenta, perché non giustificabile dalla intensità e dall’ardore agonistico. Alla luce di quanto sopra e considerato che il G.S. ha applicato la sanzione minima prevista dall’art. 19, comma 4, lett. b), del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per la condotta violenta nei confronti di calciatori, non ricorrono le condizioni per poter accogliere la richiesta di riduzione della squalifica per tre giornate al calciatore Torzilli Antonio. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, rigetta il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società A.S.D. Quattro Torri Chieuti.
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