COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°10 del 04.09.2014 Delibere della Commissione Disciplinare ASD. POLISPORTIVA ISILI (Campionato Provinciale Allievi – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 dell’13 marzo 2014. Gara Gonnosfandadiga / Isili del 11.03.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°10 del 04.09.2014 Delibere della Commissione Disciplinare ASD. POLISPORTIVA ISILI (Campionato Provinciale Allievi – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 dell’13 marzo 2014. Gara Gonnosfandadiga / Isili del 11.03.2014. La soc. Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA ISILI con regolare ricorso a questa Commissione Disciplinare, presentato il 18/03/2014, contestava il provvedimento di squalifica fino al 31/12/2015 inflitto al proprio allenatore sig. Melis Luca, assunto dal G.S. in ordine alla gara Gonnosfanadiga-Isili del Campionato Provinciale Allievi disputatasi il 11/03/2014 in Gonnosfanadiga e ne chiedeva l’annullamento. La Commissione, visto il ricorso e constatato che le versioni delle parti, circa i fatti verificatisi durante la gara sopra citata, risultano essere contrastanti, considerata la gravità della sanzione assunta del G.S. nei confronti del sig. Melis Luca, convocava l’arbitro a chiarimenti. Qeuqsti confermava integralmente il suo referto ed il supplemento allegato, mentre la Soc. Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Isili ribadiva con forza il suo assunto così come esposto nel ricorso. La Commissione, pertanto, riteneva opportuno trasmettere gli atti di gara alla Spett.le Procura Federale della F.I.G.C. con specifica richiesta di indagine in ordine all’occorso al fine di poter arrivare ad appurare la veridicità dei fatti antiregolamentari addebitati al sig. Melis Luca che avevano comportato un giudizio tanto severo da parte del Giudice di primo grado. La Spett.le Procura Federale provvedeva ad effettuare gli accertamenti del caso escutendo i dirigenti del Gonnosfanadiga sigg. Usai Giampietro ed Atzeni Giovanni che escludevano di aver visto l’allenatore dell’Isili, Melis Luca colpire e/o strattonare l’arbitro. L’Atzeni ha inoltre precisato che il Melis voltava le spalle al direttore di gara ed era intento a far si che la rissa tra i giocatori delle 2 società non degenerasse. Veniva anche escusso che il Melis Luca che confermava di essersi adoperato, con altri dirigenti delle due società, per cercare di sedare il parapiglia che si era creato tra i giocatori delle 2 compagini ma escludeva categoricamente di aver colpito l’arbitro con il quale, invece, aveva avuto uno scontro verbale che, reiterato nel momento in cui tornò nel suo spazio tecnico e stante il suo ingresso in campo non autorizzato, indusse il direttore di gara ad espellerlo. Veniva escusso anche il dirigente della Pol. Isili sig. Pirisi Bachisio che confermava l’avvenuto parapiglia, che coinvolgeva gran parte dei giocatori di entrambe le squadre, che veniva sedato dai dirigenti delle 2 compagini. Ribadiva inoltre che l’allenatore Melis Luca aveva discusso animatamente con l’arbitro ma ha decisamente escluso che si sia reso interprete di un atto di violenza nei suoi confronti. L’arbitro, confermava in ogni sua parte il referto stilato e l’allegato supplemento. Tutto ciò promesso, questa Commissione: - rilevato che gli accertamenti espletati dalla Procura Federale hanno portato ad escludere che il Melis Luca abbia colpito e/o strattonato l’arbitro; - rilevato che il Melis Luca è entrato in campo senza aver ottenuto il permesso del direttore di gara; - rilevato peraltro che l’indebito ingresso in campo è stato determinato dalla necessità di intervenire al fine di sedare la rissa che era scaturita tra i componenti delle 2 compagini; - rilevato ancora che il direttore di gara a seguito della lamentata aggressione non ebbe a lamentare lesioni di sorta; - considerato che il comportamento antiregolamentare posto in essere dal sig. Melis Luca si è concretizzato in una reiterata e scomposta protesta verbale nei confronti del direttore di gara ed un indebito ingresso in campo dello stesso peraltro giustificato dall’atteggiamento violento posto in essere dai giocatori in campo; - considerato quindi che il Melis Luca non si è resto interprete di alcun atto di violenza nei confronti dell’arbitro, questa Commissione Disciplinare, alla luce degli accertamenti svolti dalla Procura Federale, che visto il disposto di cui all’art.35 del C.G.S. assurgono a fonte di prova, ritiene che la sanzione disciplinare adottata dal G.S. sia eccessiva rispetto all’accertato comportamento posto in essere dal sig. Melis Luca di talché è possibile accogliere, seppur parzialmente, le richieste formulate dalla reclamante e pertanto DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore della Polisportiva Isili, Melis Luca, fino al 15/9/2014 e dispone la restituzione della tassa.
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