COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. BONORVA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 09.10.2014. Gara Bonorva / Calcio Tissi del 05.10.2014.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 23.10.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
POL. BONORVA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 09.10.2014. Gara Bonorva / Calcio Tissi del 05.10.2014.
Reclamo della società Pol. Bonorva avverso i seguenti provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo:
- squalifica fino al 31.12.2014 inflitta al giocatore Carta Marco Andrea perché ritenuto responsabile, al termine dell’incontro, di aver ingiuriato e minacciato l’arbitro, di aver tentato di colpire lo stesso con un pugno, di averlo inseguito sino agli spogliatoi senza desistere dalle minacce e dalle ingiurie;
- squalifica per quattro giornate di gara inflitta al giocatore Gareddu Vittorio perché ritenuto responsabile di aver colpito con una gomitata al volto un avversario e dopo la conseguente espulsione, di aver minacciato ed insultato il direttore di gara;
- squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore Fadda Mario perché ritenuto responsabile, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, di aver proferito frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro reiterandole dalla tribuna.
Nella seduta odierna, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale sentiva a chiarimenti l’arbitro dell’incontro per cui è reclamo ed il rappresentante legale della Società Pol. Bonorva che ne ha fatto esplicita richiesta.
Il direttore di gara ha confermato integralmente quanto riferito nel referto, precisando peraltro che il calciatore Gareddu sferrava la gomitata nei confronti dell’avversario durante una fase di gioco e che il calciatore Carta tentava di colpirlo senza però riuscirvi.
Il rappresentante della Società reclamante ha ribadito le richieste formulate nell’atto di reclamo, sollecitando la riduzione di tutte le suddette sanzioni, in quanto nessuno dei fatti attribuiti ai predetti calciatori ha oltrepassato la soglia della violenza.
Questa Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che la durata delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo debba effettivamente essere adeguata al reale accadimento dei fatti, tenuto conto delle sanzioni edittali previste dall’articolo 19 del C.G.S.
La Corte, pertanto, in accoglimento del proposto reclamo DELIBERA di ridurre:
1) la squalifica inflitta al calciatore Carta Marco Andrea fino a tutto il 10 novembre 2014;
2) la squalifica inflitta al calciatore Gareddu Vittorio da quattro a tre giornate;
3) la squalifica inflitta al calciatore Fadda Mario da tre a due giornate.
Dispone la restituzione della tassa.
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