COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale CANNONAU JERZU PICCHI(Campionato di 1^Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 15.10.2014.Gara Cannonau Jerzu / Triei del 12.10.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale CANNONAU JERZU PICCHI(Campionato di 1^Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 15.10.2014.Gara Cannonau Jerzu / Triei del 12.10.2014. Con reclamo tempestivamente proposto, la Società Cannonau Jerzu ha impugnato il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo col quale il giocatore Diouf Amari Djibril è stato squalificato per tre giornate di gara perché ritenuto responsabile, dopo essere stato espulso per gioco violento, con pallone lontano, nei confronti di un avversario, di aver proferito frasi offensive nei confronti del direttore di gara. La società reclamante ha osservato che l’episodio si è verificato durante una normale azione di gioco, che il contrasto è avvenuto per contendersi un pallone, ed infine che l’avversario non ha riportato alcun infortunio, tanto è vero che ha ripreso immediatamente a giocare. La società chiede pertanto la riduzione della squalifica. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti e sentito il Presidente della Società reclamante, che ne ha fatto esplicita richiesta, ritiene che la durata della squalifica inflitta debba essere ridotta, per essere adeguata al reale accadimento dei fatti, tenuto conto che l’episodio deve essere ricondotto a un normale fallo di gioco, e che non ci sono state conseguenze per l’avversario. La Corte, pertanto, in accoglimento del reclamo proposto, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Diouf Amari Djibril da tre a due giornate di squalifica. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it