COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. TALORO GAVOI (Campionato di Eccellenza)Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 23 ottobre 2014.Gara Castelsardo / Taloro Gavoi del 19.10.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 06.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. TALORO GAVOI (Campionato di Eccellenza)Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 23 ottobre 2014.Gara Castelsardo / Taloro Gavoi del 19.10.2014. Con reclamo tempestivamente proposto, la società Taloro Gavoi ha impugnato il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo col quale il giocatore Manca Alessandro è stato squalificato per tre giornate perché, espulso per doppia ammonizione, rivolgeva insulti e minacce al direttore di gara e ad uno degli assistenti. La società reclamante, pur non negando che il giocatore abbia vivacemente protestato in occasione della seconda ammonizione, ha rappresentato che lo stesso non si è reso protagonista di atti di violenza nei confronti del direttore di gara o dell’assistente. Pertanto, poiché i fatti accaduti sono riconducibili alla semplice condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta al giocatore, in misura rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti, ed in particolare il referto arbitrale, osserva che il giocatore Manca Alessandro è stato espulso per doppia ammonizione, per avere dapprima contrastato un avversario con eccessivo agonismo, e successivamente per avere calciato il pallone in porta, dopo che l’assistente aveva segnalato un fuorigioco, urlando all’indirizzo dello stesso. Alla notifica del provvedimento rivolgeva insulti al direttore di gara, tenendo un comportamento seriamente irriguardoso nei suoi confronti. La Corte, pertanto, ritiene che i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal giocatore Manca Alessandro non si sono limitati ad una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara di talchè il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo è da ritenersi equo. Tutto ciò premesso, La Corte rigetta il reclamo. Dispone l’incameramento della tassa.
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