COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 13.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO DA PARTE DEL DIRIGENTE SIGNOR URRACI MATTEO – TESSERATO PER LA SOCIETA’ GIOVENTU’ SPORTIVA SAMASSI. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Cagliari C.U. n° 28 del 23.01.2014. Gara Gioventù Sportiva Samassi / Domusnovas J.S. del 18.01.2014.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 13.11.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO DA PARTE DEL DIRIGENTE SIGNOR URRACI MATTEO – TESSERATO PER LA SOCIETA’ GIOVENTU’ SPORTIVA SAMASSI. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Cagliari C.U. n° 28 del 23.01.2014. Gara Gioventù Sportiva Samassi / Domusnovas J.S. del 18.01.2014.
Il dirigente della Gioventù Sportiva Samassi, signor Urraci Matteo, a mezzo del suo legale, aveva proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo lo aveva inibito fino a tutto il 31.12.2016 per aver assunto una condotta violenta nei confronti del direttore di gara. Questi aveva affermato di essere stato afferrato per il collo con entrambe le mani dal reclamante provando un forte dolore e momentaneo soffocamento.
Il signor Urraci Matteo, per il tramite del suo legale, Avv. Saverio Cauli del Foro di Cagliari, contestava l’addebito e sosteneva di aver strattonato l’arbitro per la maglietta all’altezza del petto.
Affermava con assoluta certezza di non aver messo le mani al collo del Direttore di gara. Sosteneva inoltre che il fatto era stato determinato da una sorta di “trance agonistica” ma non vi era in esso alcun intento di offendere fisicamente l’arbitro. Riconosceva comunque il suo errore e dopo l’interruzione della gara si era recato nello spogliatoio del direttore di gara per scusarsi del suo gesto.
Per tali motivi chiedeva che il provvedimento disciplinare venisse riportato nei termini previsti per il reale accadimento dei fatti antiregolamentari per così come precisati.
La Commissione Disciplinare, stanti le versioni chiaramente contrastanti rese dalle parti, arbitro e dirigente della società Gioventù Sportiva Samassi, riteneva opportuno interessare la Procura Federale affinchè svolgesse accertamenti più approfonditi.
La Corte D’Appello Territoriale, ex Commissione Disciplinare, visti gli atti trasmessi da detta Procura e rilevato che da questi risulta chiaramente che l’atto posto in essere dal signor Urraci Matteo è di gravità più modesta rispetto a quanto sostenuto dal Direttore di gara nel suo referto e di quanto dallo stesso sostenuto davanti a detta Procura, ritiene eccessivo il provvedimento adottato dal Giudice di primo grado. Infatti, non è stato provato, o meglio è stato escluso dalla documentazione medica prodotta dall’arbitro che questi sia stato attinto al collo con entrambe le mani dal reclamante di talchè deriva che l’atteggiamento dell’Urraci non sia da catalogare come atto di violenza bensì in un contesto di violenta e scomposta protesta che prevede, pur stante la sua gravità, un provvedimento disciplinare meno severo rispetto a quello adottato dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso questa Corte DELIBERA di ridurre l’inibizione al signor Urraci Matteo a tutto il 15 novembre 2014 e dispone la restituzione della tassa.
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