COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. OZIERESE (Campionato di Promozione) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 13.11.2014. Gara Ozierese / Sef Tempio del 09.11.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. OZIERESE (Campionato di Promozione) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 13.11.2014. Gara Ozierese / Sef Tempio del 09.11.2014. Con reclamo tempestivamente proposto la società Ozierese 1926 chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo con la quale il giocatore Apeddu Salvatore è stato squalificato per tre gare, perché “espulso per somma di ammonizioni, rivolgeva una frase scorretta ed ingiuriosa al direttore di gara”. La società Ozierese lamenta che la sanzione della squalifica per tre gare sia eccessiva, in quanto, pur riconoscendo giusta l’espulsione per doppia ammonizione, sostiene che la frase riportata nel referto, non era diretta al Giudice di gara, ma ad un avversario che continuava ad importunare il giocatore poi sanzionato, e chiede pertanto la riduzione della squalifica. La Corte di Appello Sportiva, letti gli atti, ed in particolare il referto del direttore di gara, che, ai sensi dell’art.35 comma 1°, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il giocatore Apeddu Salvatore è stato espulso per doppia ammonizione per due episodi di gioco. Alla notifica del provvedimento disciplinare, il giocatore profferiva una frase ingiuriosa, rivolta all’arbitro. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art.19, comma 4°, lett.A) del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione minima in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di Gara è di due giornate. Pertanto, la Corte d’Appello Sportiva ritiene che la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo sia peraltro eccessiva rispetto a quanto accaduto, e pertanto riduce la squalifica a due giornate di gara.
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