COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 04.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE ALLA SOCIETA’ ASD BADESI 09 ED IL SIGNOR MANNONI GIANGIACOMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA CITATA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 04.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE ALLA SOCIETA’ ASD BADESI 09 ED IL SIGNOR MANNONI GIANGIACOMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA CITATA SOCIETA’. La Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Sardegna, la Società ASD Badesi 09 ed il Signor Mannoni Giangiacomo, all’epoca dei fatti Presidente della citata Società per rispondere: 1. Mannoni Giangiacomo, nella sua predetta qualità, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., concernete i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, per avere consentito che la propria squadra tenesse una condotta complessivamente volta, anche attraverso il ritardato inizio, di circa trenta minuti, della gara ASD Badesi 09 – A.S. Monti Di Mola del 1° maggio 2014, a creare i presupposti affinché i tesserati della società Monti Di Mola potessero eventualmente disputare la parte finale della concomitante gara in cui era impegnata una loro diretta concorrente, nella prospettiva, come in effetti poi verificatosi, di poter fare affidamento su un calo di tensione degli stessi per poter vincere la partita; 2. la società ASD Badesi 09, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al Presidente Giangiacomo Mannoni. Nel corso della seduta del 1° dicembre 2014, nanti questo Tribunale, si presentava il sostituto Procuratore Federale, che nel richiamare le indagini da lui compiute ed i conseguenti accertamenti, richiedeva l’applicazione di tre mesi di inibizione a carico del presidente Mannoni e di euro 750,00 di ammenda a carico della Badesi 09; la società citata, invece, pur regolarmente convocata, non presenziava. Il Tribunale Federale, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. Dalla disamina dell’accurata attività d’indagine compiuta dalla Procura Federale emerge inequivocabilmente la circostanza che la società Badesi 09, per il tramite dei suoi dirigenti e giocatori, avesse tenuto una condotta antisportiva palesemente volta a far ritardare l’inizio della gara, al precipuo fine di poter disputare l’ultima parte della stessa allorché le altre gare (rectius quella che vedeva impegnata l’Oschirese) erano già terminate. Tale grossolano comportamento aveva la evidente finalità di disputare gli ultimi decisivi minuti con la certezza del punteggio maturato negli altri campi: tale azione si desume dal sintomatico ritardo di alcuni giocatori del Badesi 09 nell’arrivare al campo di giuoco, unito ad altre similari condotte. Ed infatti, il ritardo preordinato nell’inizio della gara aveva permesso al Badesi 09 di disputare l’ultima parte di gara con il Monti di Mola, con l’avvenuta consapevolezza di questi ultimi di aver già vinto il campionato, ciò a seguito dei risultati maturati negli altri campi; tale avvenimento aveva fisiologicamente fatto scemare l’agonismo degli avversari (al netto di accordi fra le medesime compagini, esclusi però dalle emergenze investigative), consentendo al Badesi di ribaltare il risultato e guadagnare la salvezza. Sul punto, occorre pure evidenziare la condotta del direttore di gara che, sorprendentemente, consentiva o comunque non impediva siffatta manovra antisportiva programmata e poi attuata dalla società Badesi 09. Siffatte azioni, ai limiti di una vera e propria frode, configurano di certo una condotta antisportiva, meritevole di sanzione siccome violatoria dei basilari principi sanciti dal codice di giustizia sportiva; è peraltro sintomatica la circostanza che la società’ Badesi 09 non abbia neppure presenziato alla seduta nanti quest’Organo Disciplinare, ne’ abbia fatto pervenire una difesa scritta. In ordine alla condotta antisportiva non vi sono dubbi di sorta, di talché la società Badesi 09 ed il suo Presidente pro tempore devono essere sanzionati, perché violatori dei principi come sopra riportati; per quanto concerne il quantum, il tribunale federale ritiene congrua e proporzionata infliggere l’inibizione del presidente per un periodo di due mesi e l’ammenda nei confronti della società’ Badesi 09 di euro 500,00. Per tutti questi motivi, il Tribunale Federale DELIBERA di comminare al Presidente Giangiacomo Mannoni l’inibizione per due mesi ed alla società ASD Badesi 09 l’ammenda di euro 500,00.
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