COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 04.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DI RAIS LUCA E SOCIETA’ A.S.D. SU PLANU CALCIO 1985

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 04.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DI RAIS LUCA E SOCIETA’ A.S.D. SU PLANU CALCIO 1985 La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Rais Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Su Planu Calcio 1985; 2) la Società A.S.D. Su Planu Calcio 1985; per rispondere: il Rais: a) della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, concernente il dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in tutti i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, per aver partecipato alla gara del Campionato Regionale Juniores Su Planu Calcio 1985 – Anspi Frassinetti del 24.3.2014 al posto e con il nominativo di Andrea Cosseddu, mediante l’utilizzazione di dati non veridici nella distinta di gara e modifica del documento di identità consegnato all’arbitro prima della gara; la Società A.S.D. Su Planu Calcio 1985: b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c.2° del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione ascritta ai propri tesserati Luca Rais e Sandro Masella ( quest’ultimo deferito con separato provvedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico). Afferma la Procura Federale che dalle indagini compiute è emerso che, il giorno 24.3.2014, alla fine del primo tempo dell’incontro Su Planu – Frassinetti, l’arbitro, informato da alcuni dirigenti della Società ospite che il giocatore con la maglia n. 10 della squadra del Su Planu non era il signor Andrea Cosseddu, come indicato nella distinta di gara, ma altra persona, esaminava attentamente la carta d’identità fornitagli verificando che la foto del calciatore entrato in campo era incollata sopra altra diversa foto. Il signor Raffaele Pau, dirigente accompagnatore della Società Su Planu Calcio 1985, nel corso dell’audizione a cui è stato sottoposto, ha ammesso che, nel compilare personalmente la distinta di gara della partita Su Planu – Frassinetti, utilizzava, con il consenso dell’allenatore Masella Sandro, la carta d’identità del calciatore Cosseddu Andrea, assente in quanto malato, apponendo sopra la foto di quest’ultimo quella del giocatore Rais Luca, assicurando quest’ultimo che per lui non ci sarebbero state conseguenze di natura disciplinare. Il Rais ha ammesso la sua responsabilità, precisando di avere accettato di entrare in campo sotto falso nome, perché quel giorno non avrebbe potuto giocare in quanto squalificato e la squadra aveva necessità di lui per carenza di calciatori. Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, pur ritualmente avvisati, che non hanno presentato alcuna deduzione a difesa. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Rais la sanzione della squalifica per mesi sei e alla Società l’ammenda di € 500,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, rilevato che al dirigente Pau Raffaele è stata già inflitta l’inibizione temporanea per anni uno con delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del Comitato Regionale Sardegna, ritiene che il fatto attribuito al calciatore Rais Luca sia stato esattamente provato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per avere egli, con piena coscienza e volontà, posto in essere una condotta gravemente lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono regolare qualsiasi comportamento riferibile all’attività sportiva; di conseguenza deve essere riconosciuta anche la responsabilità oggettiva della Società, in osservanza del principio di cui all’articolo 4 comma 2 C.G.S., sia in relazione alla condotta del Rais sia riguardo alla condotta tenuta dall’allenatore Masella Sandro, che sarà esaminata in separato giudizio dinanzi al compente organo di disciplina del Settore Tecnico. Il Tribunale, concordando pienamente con quanto affermato dal rappresentante della Procura Federale, valuta adeguate le sanzioni richieste e pertanto DELIBERA 1) di dichiarare il signor Rais Luca responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della squalifica per mesi sei; 2) di dichiarare la Società A.S.D. Su Planu Calcio 1985 responsabile in via oggettiva di quanto ascrittole e di infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro Cinquecento.
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