COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. ICHNOS 2004 (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 29 dell’11.12.2014. Gara Arborea / Ichnos 2004 del 07.12.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 30.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. ICHNOS 2004 (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 29 dell’11.12.2014. Gara Arborea / Ichnos 2004 del 07.12.2014. La Società Ichnos 2004 Nuoro ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per tre gare del calciatore Brindonia Gabriele “per comportamento violento nei confronti di un giocatore della squadra avversaria”. Il provvedimento è stato adottato sulla base di quanto esposto dall’arbitro nel suo referto, dal quale si evince che il Brindonia, prendendo cinque metri di rincorsa, colpiva col piede a martello un avversario all’altezza del ginocchio sinistro mentre il pallone si trovava alla destra di quest’ultimo. La Società reclamante chiede una riduzione della squalifica, affermando che la condotta del giocatore non possa essere considerata violenta, essendosi trattato di un normale fallo di gioco, commesso per fermare l’avversario che aveva anticipato la conquista del pallone durante un contrasto; la reclamante evidenzia anche che il Brindonia porgeva all’avversario le proprie scuse, che venivano subito accettate. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che il reclamo debba essere accolto, riducendo la squalifica a due gare, in quanto non risulta in alcun modo che il Brindonia abbia volontariamente tenuto una condotta violenta nei confronti del giocatore della squadra avversaria, il quale inoltre, come risulta dallo stesso rapporto arbitrale, non subiva alcuna conseguenza di natura fisica dal colpo ricevuto, all’infuori di un momentaneo dolore, e dopo cinque minuti riprendeva a giocare. La Corte, per questi motivi DELIBERA di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Brindonia Gabriele da tre a due giornate. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it