COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale G.S. SESTU ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 04.12.2014. Gara Monserrato / Sestu del 30.11.2014.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 08.01.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
G.S. SESTU ( Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 04.12.2014.
Gara Monserrato / Sestu del 30.11.2014.
Con reclamo tempestivamente depositato la Società Pol. Sestu reclama avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva alla ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3, la squalifica dell’allenatore fino al 30 gennaio 2015 e la squalifica per due giornate dei calciatori Pinna Matteo e Marongiu Enrico: il Giudice di prime facie riteneva che i giocatori ed i tesserati della società Sestu avessero posto in essere un comportamento gravemente antisportivo, perché, l’allenatore, sebbene espulso in precedenza, entrava nel terreno di gioco, minacciando e spintonando il direttore di gara, che poi veniva insultato dai giocatori poi squalificati, di talchè in virtù del disposto normativo di cui agli artt. 17 e 18 del Codice di Giustizia Sportiva, attribuiva alla reclamante la responsabilità in ordine al mancato proseguimento della gara, che veniva sospesa a causa della situazione ambientale venutasi a creare.
La ricorrente nei motivi dell’impugnazione evidenziava che l’allenatore, sebbene fosse entrato in campo, non aveva né spintonato né minacciato il direttore di gara; il suo ingresso era finalizzato a richiedere spiegazioni in ordine ad una erronea (secondo il ricorrente) decisione arbitrale; non vi era stata alcuna violenza, tantomeno riscontrata da alcuna certificazione medica; di talchè non sussistevano le condizioni perché la gara venisse sospesa: richiedevano pertanto la relativa ripetizione e la riduzione delle squalifiche inflitte all’allenatore ed ai due giocatori.
La Corte d’Appello Territoriale, letto il reclamo, disponeva l’audizione del direttore di gara e della società ricorrente al fine di fare chiarezza sull’accaduto.
L’arbitro, nel corso della sua audizione, confermava il suo rapporto: ribadiva di essere stato spintonato e minacciato dall’allenatore che aveva già precedentemente espulso e di aver interrotto la gara perché aveva ritenuto non sussistere le condizioni per la prosecuzione. La reclamante, invece, insisteva nei motivi dell’impugnazione specificando che l’allenatore non aveva né minacciato, né tantomeno colpito l’arbitro.
Quest’organo disciplinare, alla luce dell’integrale visione delle carte procedimentali, ritiene il reclamo infondato.
Come noto, il disposto normativo di cui all’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione della perdita della gara nei confronti delle società che si siano rese protagoniste di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione.
Nel caso che ci occupa, il direttore di gara asserisce che l’allenatore, già espulso in precedenza per la sua condotta antisportiva, era rientrato nel recinto di gara e lo aveva minacciato e spintonato; successivamente, anche i giocatori Pinna e Marongiu lo avrebbero insultato, tanto che per la situazione venutasi a creare, l’arbitro aveva ritenuto opportuno sospendere la partita.
Come noto, il referto del direttore di gara, che poi in sede di audizione ha confermato integralmente, costituisce prova privilegiata; in atti non vi sono elementi idonei per confutare quanto descritto dall’arbitro, rectius il fatto che un allenatore, sebbene espulso, fosse entrato in campo ( circostanza pacifica, né mai contestata) e che il medesimo avesse intimorito, con spinte e minacce, il direttore di gara; alla stessa stregua poi di quanto compiuto da altri giocatori della compagine reclamante.
Dalla disamina degli atti emerge quindi un clima di intimidazione e di violenza tale da giustificare un provvedimento di sospensione della gara; di particolare gravità è connotata la condotta di un allenatore che, seppure espulso, rientra prima all’interno del recinto della struttura, poi dentro il campo, minacciando e spintonando l’arbitro.
Tale ultima azione, su tutte, legittima l’applicazione del provvedimento di sospensione della gara, giacchè quella situazione configura un’extrema ratio, basata su elementi gravi, certi e concreti, tali da incidere sulla regolare prosecuzione della partita.
Non è dato capire cosa l’arbitro avrebbe dovuto fare di ulteriore nei confronti di un allenatore che, sebbene già espulso, rientra in campo, addirittura per minacciare e spintonare; né vi sono elementi sufficienti per taciare di falso quanto rappresentato dal direttore di gara, atteso anche il fatto che la prima azione grave in ordine di tempo (ovvero il suo legittimo reingresso in campo) è circostanza pacifica.
La condotta dell’allenatore è tanto grave, che la relativa sanzione merita di essere confermata; mentre il reclamo avverso la squalifica dei calciatori è inammissibile perché, come noto, non possono essere impugnate le squalifiche dei giocatori fino a due gare, ciò a mente di quanto espressamente prevede il Codice di Giustizia Sportiva.
La Corte d’Appello Territoriale, pertanto, DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone la conferma dei provvedimenti sanzionatori del Giudice Sportivo; dispone altresì l’incamero della tassa.
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