COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale P.G.S. ARBOREA (Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 18.12.2014. Gara PGS Arborea / Villacidrese del 13.12.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale P.G.S. ARBOREA (Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 18.12.2014. Gara PGS Arborea / Villacidrese del 13.12.2014. La Società PGS Arborea ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto di infliggere alla stessa la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 a favore della società Villacidrese, a causa della mancata disponibilità del campo di gioco. La Corte rileva preliminarmente che da parte della Società reclamante non risulta essere stata osservata la disposizione di cui al comma 5, dell’articolo 33 del C.G.S., secondo cui copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte; infatti all’atto di reclamo non è stato allegato alcun documento da cui risulti con certezza l’invio dello stesso alla società Villacidrese Calcio. La Corte, pertanto, DICHIARA inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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