COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. CARBONIA (Campionato Allievi Regionali “Elite”) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 18.12.2014. Gara Carbonia / Sigma del 23.11.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 15.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. CARBONIA (Campionato Allievi Regionali “Elite”) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 18.12.2014. Gara Carbonia / Sigma del 23.11.2014. La Società Carbonia in data 26.11.2014 proponeva reclamo al competente Giudice Sportivo avverso la posizione del calciatore Porru Manuele, tesserato con la Società Sigma, affermando che il medesimo aveva partecipato alla gara Carbonia / Sigma del 23 novembre 2014 (terminata con il risultato di 5 a 0 a favore della Società Sigma), nonostante che risultasse a quella data squalificato; chiedeva pertanto la vittoria a tavolino a proprio favore con il risultato di 3 a 0 in applicazione della relativa sanzione della perdita della gara a carico della Società Sigma. Eccepiva in particolare la reclamante che il Porru, squalificato per una giornata a seguito dell’espulsione nella gara Latte Dolce / Sigma del 09.11.2014 (come da delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 13.11.2014 del Comitato Regionale Sardegna), non avesse scontato la squalifica nella gara del 16.11.2014 Sigma / Cagliari Calcio, nonostante che in essa non fosse stato impiegato, perché tale partita, giocata contro una squadra “fuori classifica”, non poteva essere considerata gara effettiva in quanto il relativo risultato non aveva alcun valore ai fini della classifica. La Società S.C. Sigma chiedeva il rigetto del reclamo, inviando al Giudice Sportivo controdeduzioni, con le quali sosteneva la tesi che il Porru, non essendo stato schierato in campo nella partita contro il Cagliari Calcio del 16.11.2014, avesse in tale data regolarmente scontato la squalifica per una giornata a lui inflitta, in quanto nelle gare giocate contro squadre “fuori classifica”, sebbene non utili ai fini della classifica, sono comunque efficaci tutti i provvedimenti disciplinari, anche perché, a norma del comma 2 dell’articolo 22 del C.G.S., le sanzioni che comportano squalifica devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 30 del 18.12.2014 del Comitato Regionale Sardegna, rigettava il reclamo e di conseguenza confermava il risultato conseguito sul campo. Il Giudice Sportivo perveniva a tali conclusioni sulla base delle seguenti considerazioni: 1) il comma 3 dell’articolo 22 del C.G.S. afferma, per i soli calciatori, che le squalifiche devono essere scontate nelle gare ufficiali, senza aggiungere altra indicazione, e non vi sono dubbi che le gare contro squadre “fuori classifica” siano comunque gare ufficiali; 2) il comma 2 dell’articolo 22 del C.G.S. afferma, per tutti i tesserati, che le sanzioni comportanti squalifica devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e il comma 12 dello stesso articolo stabilisce che le sanzioni irrogate da organi della Giustizia Sportiva sono immediatamente eseguibili; 3) il comma 4 dell’articolo 22 del C.G.S. (secondo cui le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi della giustizia sportiva) deve essere letto nell’ambito dell’intero sistema normativo, ragion per cui si ritiene che il legislatore federale con tale disposizione abbia voluto semplicemente impedire la disputa di gare infrasettimanali programmate allo scopo specifico di fare scontare la squalifica ad un calciatore; 4) qualora si seguisse il ragionamento della reclamante, si dovrebbe arrivare alla assurda conclusione che i calciatori delle squadre che partecipano al torneo fuori classifica godrebbero di una sostanziale impunità, in quanto, non giocando mai partite valide per la classifica, non potrebbero mai scontare le eventuali squalifiche loro inflitte; 5) seguendo lo stesso ragionamento, il Porru di fatto avrebbe scontato una iniqua squalifica di due settimane, poiché, in applicazione del sopra richiamato principio di immediata esecutività delle sanzioni, non avrebbe potuto giocare né la partita contro il Cagliari, nella giornata immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, né la successiva gara, valida per la classifica, contro il Carbonia. La Società A.S.D. Carbonia ha presentato rituale ricorso a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale avverso la suddetta decisione, ribadendo le considerazioni e le conclusioni svolte in primo grado e sostenendo in particolare la tesi che non sia logico affermareche sia sufficiente l’ufficialità della gara per scontare una squalifica e che sia necessario anche l’ulteriore elemento del rischio sportivo per la squadra di appartenenza, che sussiste solo quando si gioca una partita da cui consegua un risultato valido ai fini della classifica; accettando l’opposta tesi, afferma la reclamante, un calciatore potrebbe essere indotto a commettere qualche infrazione utile alla propria squadra allorchè preveda di scontare la relativa sanzione in una partita irrilevante ai fini della classifica. La Società S.C. Sigma, nelle controdeduzioni inviate a questa Corte, ha chiesto il rigetto del ricorso con la conseguente conferma della delibera pronunciata dal Giudice Sportivo; in particolare ha contestato l’affermazione della reclamante secondo cui un calciatore potrebbe essere interessato a procurarsi una squalifica da scontare in una partita fuori classifica piuttosto che in una partita da cui consegua un risultato utile, sostenendo che anzi tutti i giocatori aspettano con trepidazione di scontrarsi contro una squadra di livello superiore (quale è normalmente la squadra che gioca fuori classifica) per poter dimostrare il loro valore; ed in particolare il Porru avrebbe giocato molto volentieri contro i coetanei del Cagliari Calcio, società della quale aveva fatto parte in passato e dalla quale era stato scartato, proprio allo scopo di mettere in risalto le sue capacità in vista di un eventuale reintegro. La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e che pertanto debba essere confermata l’impugnata decisione del Giudice Sportivo. La Corte condivide l’interpretazione sistematica fornita dal Giudice Sportivo delle diverse disposizioni, tra loro apparentemente in contrasto, contenute nei vari commi dell’articolo 22 del C.G.S.; e conclude pertanto nel senso che la problematica in questione debba essere risolta alla luce del sopra richiamato comma 3, secondo cui i calciatori scontano la squalifica nelle gare ufficiali, intendendosi per tali tutte le partite che si svolgono nell’ambito di tornei organizzati, in osservanza delle norme federali, dai preposti organismi della F.I.G.C., comprese pertanto le gare non utili ai fini della classifica. Premesso che il precetto generale debba essere individuato nel comma 3, la Corte ritiene che la ratio della disposizione di cui al comma 4 debba essere individuata nella seconda parte della norma, laddove si esclude la possibilità di ritenere scontata una squalifica allorchè la partita, valida agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, sia stata sospesa o annullata. Si osserva inoltre che, anche qualora si ritenesse il contenuto del comma 4 complementare a quello del comma 3, si dovrebbe pervenire ad analoghe conclusioni; infatti una gara contro una compagine definita “fuori classifica” non è del tutto estranea alla classifica poiché opera i suoi effetti ai fini della stessa, sia pure limitatamente a tale ultima squadra; infatti nell’ambito del torneo esiste una classifica parallela in cui sono calcolati i punteggi conseguiti dalle squadre “fuori classifica” in tutte le partite. Inoltre non si può non tenere conto del fatto che le gare contro squadre “fuori classifica” in taluni casi possono avere riflessi anche sulla classifica della squadra che concorre nel campionato a pieno titolo; è indubbio infatti che ad essa si applichi la sanzione, prevista dall’art. 17 comma 3° del Codice di Giustizia Sportiva, della penalizzazione di un punto, qualora non si presenti in campo nei termini previsti. Si deve pertanto ritenere che la posizione in campo del calciatore Porru Manuel nel corso della partita in epigrafe indicata fosse regolare per avere il medesimo già scontato la giornata di squalifica in occasione della gara giocata il 16.11.2014 dalla Società Sigma contro la Società Cagliari Calcio; e che pertanto il ricorso della Società Carbonia debba essere rigettato con conseguente conferma del risultato conseguito sul campo di 5 a 0 a favore della Società Sigma. Per questi motivi, la Corte RIGETTA il ricorso confermando la delibera pronunciata dal Giudice Sportivo. Dispone l’incamero della tassa.
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