COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale G.S.D. UTA 1990 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n°33 del 15.01.2015. Gara Virtus San Sperate / Uta 1990 dell’11.01.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale G.S.D. UTA 1990 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n°33 del 15.01.2015. Gara Virtus San Sperate / Uta 1990 dell’11.01.2015. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Uta 1990 ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale: Il calciatore Francesco Pibia e’ stato squalificato fino al 30 Gennaio 2016 perche’ accerchiando minacciosamente l’arbitro insieme ai suoi compagni di squadra, dopo una segnatura della squadra avversaria, lo spintonava ripetutamente, mettendogli le mani sul petto e proferendo contemporaneamente nei suoi confronti frasi gravemente offensive e minacciose. Il calciatore Matteo Mandas e’ stato squalificato per cinque gare perche’ colpiva l’arbitro con una spallata e successivamente gli rivolgeva frasi ingiuriose. Il calciatore Alessandro Orru e’ stato squalificato per cinque gare perche’ spintonava l’arbitro costringendolo ad indietreggiare e gli rivolgeva frasi gravemente offensive e minacciose. Il calciatore Daniel Tocco e’ stato squalificato per cinque gare perche’ spingeva l’arbitro e colpiva lo stesso con una spalla sul petto, rivolgendogli frasi gravemente offensive e minacciose. Il calciatore Lorenzo Planu e’ stato squalificato per quattro gare perche’ correva intorno all’arbitro e lo spingeva con una mano, proferendo nei suoi confronti frasi ingiuriose. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, richiedeva, in via principale l’annullamento delle squalifiche ed in via subordinata, la riduzione delle stesse, asserendo che le condotte di tutti i calciatori si fossero limitate a mere proteste, senza che le stesse degenerassero in episodi di violenza, ne’ in gesti fisici all’indirizzo del direttore di gara tali da metterne in pericolo l’incolumita’ fisica. La Corte d’Appello Territoriale, al fine di fare chiarezza sull’accaduto, disponeva la convocazione del direttore di gara e del rappresentante della societa’ reclamante, che ne aveva fatto richiesta. L’arbitro, nel corso della sua audizione, confermava il reclamo: e precisamente ribadiva che il calciatore Pibia gli avrebbe inferto un calcio da tergo al polpaccio sinistro e di averlo riconosciuto per il numero di maglia (pur non specificandolo con la dovuta precisione); confermava, inoltre, che anche gli altri calciatori lo avevano ingiuriato e minacciato, evidenziando a suo dire che alcuni di loro avrebbero appoggiato le mani sul suo petto o di averlo attinto con una spallata, non tanto per protestare, quanto con l’intenzione di fargli del male. Dalla disamina del referto e poi dalla sua audizione emergevano, inoltre, una serie di lacune da parte del direttore di gara nella descrizione temporale degli accadimenti e nella collocazione cronologica dei fatti da lui rappresentati. La societa’ ricorrente, invece, nel corso della sua audizione, insisteva nelle conclusioni gia’ formulate con il reclamo. La Corte d’Appello Territoriale, esaminate le carte procedimentali e sentite le parti, delibera quanto segue. In primo luogo, con riferimento alla condotta posta in essere dal calciatore Andrea Pibia, si evidenzia la sicura sussistenza di una sua censurabile condotta, giacche’ non vi e’ motivo di dubitare circa il fatto che costui avesse piu’ volte ingiuriato, minacciato e spintonato il direttore di gara, fino a colpirlo al polpaccio destro da tergo; cio’ nondimeno, dalla consultazione del referto di gara e poi dall’audizione dell’arbitro, emerge pacificamente il fatto che tali azioni non abbiano avuto alcuna conseguenza fisica per il direttore di gara (in atti non vi e’ alcun certificato medico), ne’ le stesse gli abbiano procurato un dolore neppure momentaneo. Ne consegue che tali condotte, pur potendosi inquadrare nell’ambito di una grave e reiterata azione di protesta, rasentante la violenza, in virtu’ della completa assenza di un evento lesivo, ne’ riscontrato, ne’ riferito, possano venire punite con una sanzione piu’ mite rispetto a quella applicata dal giudice sportivo in primo grado. L’arbitro infatti non parla di alcun dolore, ne’ di alcuna conseguenza fisica patita: la sanzione piu’ equa e proporzionata e’, pertanto, quella di una squalifica fino al giorno 8 marzo 2015, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 19, 4° comma, lett. D) del C.G.S. Per quanto concerne invece le condotte poste in essere dai calciatori Orrù Alessandro, Tocco Daniel, Planu Lorenzo e Mandas Matteo, non vi e’ alcun dubbio che esse possano tutte venire parimenti inquadrate nell’ambito di azioni di protesta irriguardose e scomposte all’indirizzo del direttore di gara; nessuna azione, pero’, assume i connotati di un’azione violenta, trattandosi di comportamenti gravemente antisportivi perfettamente sussumibili nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. A); di talche’ la sanzione piu’ equa e proporzionata ai fatti e’ quella della squalifica per due gare nei confronti di tutti i calciatori, fatta eccezione per il tesserato Orrù Alessandro meritevole di una squalifica pari a tre gare atteso il ruolo di capitano da lui ricoperto. Per tutti questi motivi la Corte d’Appello Territoriale, in riforma del provvedimento impugnato, delibera la riduzione della squalifica nei confronti del calciatore Andrea Pibia fino al giorno 8 marzo 2015; DELIBERA la riduzione della squalifica nei confronti del calciatore Orrù Alessandro a tre gare ed infine riduce la squalifica dei calciatori Mandas Matteo, Tocco Daniel e Lorenzo Planu a due gare. Dispone la restituzione della tassa.
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